L.R. 05 Marzo 1990, n. 24 |
Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile1988, n.20.
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(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1990, n. 8) Art. 1 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 e' aggiunto il seguente terzo comma: "3. E' consentito l'esercizio dell'attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 30 settembre 1990". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |