Proroga dei termini, modifiche ed ulteriori finanziamentialla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.

Numero della legge: 24
Data: 8 giugno 1984
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1984

L.R. 08 Giugno 1984, n. 24
Proroga dei termini, modifiche ed ulteriori finanziamentialla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18)



Art. 1

Il termine per l' inizio dei lavori, fissato dall' articolo 5, terzo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, e prorogato dalla legge regionale 3 marzo 1982, n. 11, e' ulteriormente prorogato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2

Coloro che, pur avendo presentato nei termini la domanda prevista dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, non hanno rispettato i termini per la presentazione della documentazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono presentare detta documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I lavori di riparazione degli immobili ammessi ai benefici, ai sensi del comma precedente, devono avere inizio non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.


Art. 3

In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, per le opere ammesse a beneficio ai sensi del precedente articolo 2, sono concessi contributi nella misura del 40 per cento della spesa determinata con i modi di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, e contenuta nei limiti massimi indicati dal medesimo articolo 3, secondo comma.


Art. 4

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali o regionali concessi per le stesse iniziative.


Art. 5

Per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 2 della presente legge e' prevista la spesa di L. 200 milioni che gravera' sul capitolo n. 08921 dello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno 1984.
All' onere di cui sopra si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo n. 25822, elenco n. 4, lettera m), del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto la conseguente variazione al bilancio 1984.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.