Interventi per attivita' di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale.

Numero della legge: 78
Data: 20 giugno 1990
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1990

L.R. 20 Giugno 1990, n. 78
Interventi per attivita' di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale.


(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1990, n.19).



Art. 1

1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, sono concessi contributi per la progettazione e la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folcloristiche per incentivare l'attrazione turistica della localita' e per il miglioramento di strutture tese allo sviluppo turistico.


Art. 2

1. La domanda di richiesta di contributo, redatta in carta legale e sottoscritta dal presidente dell'associazione pro-loco, deve pervenire all'ente provinciale per il turismo competente territorialmente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui devono essere realizzate le iniziative per le quali si richiede l'intervento regionale.

2. La domanda per la concessione dei contributi deve contenere l'indicazione delle singole iniziative ed attivita' programmate nel corso dell'anno solare, unitamente ad un bilancio di previsione che indichi le entrate e le uscite. Deve inoltre essere accompagnata da dettagliati programmi e da relazioni esplicative e da tutte le indicazioni necessarie all'accreditamento delle provvidenze.


Art. 3

1. Gli enti provinciali per il turismo istruiscono le domande pervenute nei termini di cui al precedente articolo 2 ed indicano alla Regione Lazio, assessorato al turismo, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare complessivo dei finanziamenti necessari allo svolgimento delle iniziative programmate dalle singole pro-loco.

2. Le agevolazioni possono essere anche concesse per iniziative di carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale qualora le stesse siano riconosciute di particolare importanza con apposita deliberazione della Giunta regionale.


Art. 4

1. L'assessorato al turismo della Regione Lazio, sulla base delle indicazioni degli enti provinciali per il turismo, suddivide tra gli stessi le somme disponibili in bilancio regionale, in rapporto al numero delle pro-loco per ciascuna provincia che abbiano avanzato richiesta di contributo e che siano iscritte all'albo regionale.


2. Tale ripartizione deve essere comunicata preventivamente alla competente commissione consiliare permanente, per acquisirne il parere.


3. Sulla base della ripartizione dei fondi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro il 30 aprile di ogni anno, trasferisce ai competenti enti provinciali per il turismo le somme necessarie per la realizzazione, da parte delle singole pro-loco, dei programmi proposti.


Art. 5

1. Gli enti provinciali per il turismo provvedono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alla liquidazione effettiva dei contributi verso le singole pro-loco.

2. Le associazioni pro-loco hanno l'obbligo di presentare ai competenti E.P.T. (Enti provinciali per il turismo), la documentazione della spesa sostenuta ed una relazione sugli esiti delle iniziative promosse entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Ai singoli enti provinciali per il turismo è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute in dipendenza dei compiti istruttori di cui alla presente legge nella misura dell'1 per cento dello stanziamento previsto nel capitolo n. 05091 del bilancio regionale di previsione da destinarsi ad acquisto di strutture e di materiale promozionale per le pro-loco.


Art. 6

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1977, n. 6 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1) e 10 aprile 1978, n. 16 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1).

2. Le domande di contributo relative alla legge regionale n. 6 del 1977 e n. 16 del 1978 inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ancora in corso di istruttoria, vengono definite secondo le procedure di cui alle leggi suddette.

3. Di tutti gli atti normativi ed amministrativi, connessi alla presente legge, viene data tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare permanente competente.


Art. 7

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge il capitolo n. 05091 del bilancio di previsione 1991 è cosi' modificato:
capitolo n. 05091 «Finanziamenti alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale e rimborso agli enti provinciali per il turismo delle spese per le istruttorie tecniche delle domande».

2. Lo stanziamento di competenza del capitolo n. 05091 sara' fissato con il bilancio di previsione 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.