L.R. 14 Maggio 1980, n. 31 |
Norme di integrazione della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 - Abilitazione all' esercizio venatorio.
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Art. 1 Con la presente legge sono determinate le modalita' per il rinnovo delle spese di funzionamento per l' esercizio della delega alle amministrazioni provinciali in materia di rilascio dell' attestato di abilitazione all' esercizio venatorio nonche' l' onere relativo derivante dall' applicazione della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22. Art. 2 L' onere della spesa relativa al funzionamento delle commissioni per l' abilitazione all' esercizio venatorio, di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 22 del 9 aprile 1979, e' a carico della Regione. I gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione ai membri componenti sono disciplinati dalle leggi regionali del 9 giugno 1975, n. 60 e del 20 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese nonche' le altre sostenute per il funzionamento delle commissioni, verranno annualmente rimborsate alle province sulla base di appositi consuntivi prodotti dalle medesime con le modalita' di cui all' articolo 18 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 3 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 50 milioni. La suddetta spesa di L. 50 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al capitolo n. 15011 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 (codice 0500 - titolo I - sezione X - categoria 4), con la seguente denominazione: << Rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per il rilascio dei certificati di abilitazione all' esercizio venatorio >>. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionae 12 aprile 1977, n. 15, da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritta al capitolo n. 101599 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. La spesa necessaria per gli anni successivi sara' determinata con la legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |