Riapertura dei termini fissati dall' art. 6 della legge regionale 1ø ottobre 1979, n. 81 e rettifiche al testo della legge stessa.

Numero della legge: 53
Data: 6 giugno 1980
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 06 Giugno 1980, n. 53
Riapertura dei termini fissati dall' art. 6 della legge regionale 1ø ottobre 1979, n. 81 e rettifiche al testo della legge stessa.






Art. 1

Sono riaperti i termini per la presentazione delle denunce di cui all' articolo 6, primo comma, della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81.
Il tempo utile per la presentazione delle denunce di cui al comma precedente e' fissato al sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.


Art. 2


All' articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 viene data la seguente titolazione: << Determinazione delle tariffe e dei massimali >>.


Art. 3

La parola << utenti >> di cui all' articolo 4, primo comma della legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 e' sostituita con la parola << enti >>.


Art. 4

Le parole << ai modelli " B" >> di cui all' articolo 4, primo comma, della legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 sono sostituite con le parole << agli schemi " B" >>.


Art. 5


L' elencazione di cui al terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 e' sostituita con:
diritto di allaccio (termine F delle formule tariffarie)
1/ 4 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente canone servizio fognature
1/ 2 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente canone servizio depurazione
1/ 2 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente canone smaltimento acque meteoriche (formula tariffaria T3)
1/ 4 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente


Art. 6

Nell' allegato << A >> alla legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 << Criteri per la determinazione delle tariffe per le diverse categorie di utenti e relativi massimali vincolanti per gli enti erogatori dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto >> al punto 1.3, le parole << di cui al punto - c - sono annullate.


Art. 7

Le schede << B1 >> e << B2 >> allegate alla legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 sono sostituite con gli schemi << B1 >> e << B2 >> allegati alla presente legge.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATO 1
OMISSIS

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.