Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, recante disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio.

Numero della legge: 3
Data: 21 gennaio 1977
Numero BUR: 3
Data BUR: 31/01/1977

L.R. 21 Gennaio 1977, n. 3
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, recante disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio.






Art. 1

All' art. 11 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, e' aggiunto il seguente comma:

<< Le somme non impegnate dagli enti delegati sono utilizzate nell' anno scolastico successivo a condizione che vengano destinate ad interventi che non comportano spese per il personale >>.


Art. 2

La spesa annua autorizzata dall' art. 27 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, e' aumentata della somma di L. 2.000.000.000 che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto nel capitolo 12.08.30 del bilancio di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1976.
All' onere di L. 2.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 17.27.53 del bilancio per il medesimo esercizio (partita n. 11, elenco n. 3).


Art. 3
(Norme transitorie)

Il cinquanta per cento della somma di L. 2.000.000.000 disponibile per l' esercizio finanziario 1976 viene destinato ai seguenti interventi:
a) assegnazione di fondi ai comuni per l' acquisto di scuolabus;
b) concessione ai comuni di contributi straordinari destinati alla estinzione di debiti contratti per l' acquisto di scuolabus commisurati alle quote di capitale rimaste da pagare a partire dal 1° gennaio 1976;
c) assegnazione di somme ai comuni ed alle province destinate all' acquisto di libri a favore delle biblioteche di classe o di istituto ovvero di altro materiale didattico di uso collettivo, dando la priorita' alle scuole che effettuano la sperimentazione didattica. Per tali acquisti si osservano le modalita' previste dall' art. 13 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77;
d) concessione di contributi ai comuni per l' acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici, con carattere prioritario per le scuole materne ed elementari. Tali contributi possono essere concessi anche per acquisti gia' effettuati dai comuni nel corrente anno scolastico;
e) iniziative per l' aggiornamento degli insegnanti e la qualificazione degli educatori di cui all' art. 2 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, da attuarsi avvalendosi dei consigli di circolo o di istituto;
f) concessione di contributi ai comuni per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali ad integrazione dei servizi di medicina scolastica.
I provvedimenti riguardanti gli interventi di cui al precedente comma sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno 1977.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un piano integrativo per l' attuazione del diritto allo studio relativo all' anno scolastico 1976- 77, al quale viene destinata la somma di L. 2.000.000.000.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 gennaio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.