Interventi regionali per la celebrazione di ricorrenze diparticolare interesse locale.

Numero della legge: 34
Data: 30 giugno 1984
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1984

L.R. 30 Giugno 1984, n. 34
Interventi regionali per la celebrazione di ricorrenze diparticolare interesse locale.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18, S.O. n. 2)


TITOLO I
Disposizioni generali per gli interventi regionali


Art. 1
(Finalita')

Al fine di approfondire la conoscenza della storia locale, nel quadro di quella regionale, nazionale ed internazionale, e di facilitare la diffusione tra la popolazione, la Regione interviene, con proprie attivita' o contribuendo alla attuazione di programmi di altri soggetti, per la celebrazione di particolari ricorrenze che abbiano rilevante significato nella vita delle comunita' locali.


Art. 2
(Caratteristiche delle iniziative)

Per le finalita' di cui al precedente articolo 1 la Regione assume iniziative o contribuisce ad iniziative di altri soggetti i cui programmi prevedano la realizzazione di opere o diano luogo ad attivita' che, ipotizzate per la celebrazione di un evento, incentivo studi, ricerche, approfondimenti e dibattiti per la migliore conoscenza dell' evento stesso.
In particolare la Regione interviene per il recupero di opere d' arte e di documenti di rilievo storico ed artistico curandone anche la riproduzione, per il restauro e/ o il riuso di immobili di particolare interesse storico ed ambientale da destinare ad attivita' culturali e sociali e, in generale, a servizi pubblici, per studi ed indagini relativi a temi connessi alle celebrazioni, per la organizzazione di mostre e di seminari e per la pubblicazione di studi e ricerche nonche' per attivita' comunque coerenti con la finalita' della presente legge.


Art. 3
(Modalita' di intervento)

La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamenti a soggetti pubblici e privati.
Sono da annoverare tra i soggetti pubblici e privati che possono beneficiare dei finanziamenti, oltre agli enti locali, enti pubblici o privati che a diverso titolo siano abilitati a promuovere le iniziative di cui al precedente comma.
In caso di intervento regionale a contributo la misura del finanziamento non puo' superare il 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del programma di cui al successivo articolo 5 o del provvedimento di concessione del finanziamento di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.


Art. 4
(Proposta di programma)

Le amministrazioni provinciali sollecitano e coordinano l' attivita' degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati per le finalita' di cui alla presente legge ed elaborano proposte di programma annuali comprendenti le iniziative ammissibili a finanziamento e l' indicazione della misura del relativo contributo.
La deliberazione contente la proposta di programma di cui al precedente comma e' inviata alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredata della idonea documentazione che, per quanto concerne gli enti ed organismi privati, deve comprendere:
a) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione sulle attivita' svolte;
c) note informative sulle strutture organizzate.


Art. 5
(Approvazione del programma di intervento )

La Giunta regionale, sulla base delle proposte di programma delle amministrazioni provinciali formulate ai sensi del precedente articolo 4 e nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, elabora ed approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente, il programma relativo alle iniziative che la Regione intende assumere direttamente ed a quelle degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati ritenute ammissibili a contributo.
Il 30 per cento della somma totale disponibile sullo stanziamento di bilancio annuale puo' essere destinato ad iniziative della Regione, degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati non programmabili nei tempi consentiti per l' espletamento delle procedure della presente legge.


Art. 6
(Finanziamento regionale)

La determinazione del finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge e l' assunzione del relativo impegno di spesa sono disposte con il provvedimento regionale di approvazione del programma di cui al precedente articolo 5, primo comma.
Qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 5, secondo comma, la determinazione della misura dell' intervento regionale riferita sia ad iniziative della Regione, sia ad iniziative di enti locali ed enti od organismi pubblici e privati e l' assunzione del relativo impegno di spesa sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 7
(Erogazione della spesa)

Per la realizzazione delle iniziative regionali previste dalla presente legge l' erogazione della spesa e' disposta nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
La somma ammessa a contributo a favore di enti locali e di enti ed organismi pubblici e privati e' erogata in due soluzioni:
un primo acconto pari al 70 per cento della spesa ammessa a contributo all' atto dell' approvazione del programma di cui all' articolo 5, primo comma, della presente legge;
la residua somma, pari al 30 per cento della quota a carico della Regione, successivamente alla realizzazione dell' iniziativa, previo accertamento della rispondenza dell' iniziativa stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo e dopo la presentazione del conto consuntivo, approvato dall' organo deliberante dell' ente od organismo beneficiario.


Art. 8
(Verifica dell' attuazione del programma )

La Giunta regionale, in sede di predisposizione del programma di cui al precedente articolo 5, elabora una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative programmate nell' anno precedente, contenente la valutazione dell' attivita' svolta o, comunque, avviata. La relazione di cui al precedente comma e' allegata al programma di cui all' articolo 5 della presente legge.


TITOLO II
Interventi regionali per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di latina


Art. 9
(Interventi diretti della Regione)

Per la celebrazione del cinquantenario dell' istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene direttamente per realizzare un programma di attivita' che puo' comprendere:
a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;
b) ristampa di atti o volumi riferiti alla storia provinciale;
c) convegni e dibattiti sulla evoluzione storica, economica, sociale della provincia o su altri particolari aspetti della vita provinciale;
d) pubblicazione di cataloghi e volumi che contribuiscano ad una migliore conoscenza dei diversi aspetti della storia e della vita della provincia;
e) mostre, convegni, seminari;
f) istituzione di borse di studio per giovani, studenti e laureati, per contribuire all' approfondimento della conoscenza della realta' provinciale.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il programma di cui al precedente comma
nell' ambito di una previsione complessiva di spesa di lire 250 milioni, impegna la relativa spesa che sara' erogata nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.


Art. 10
(Contributi della Regione per la realizzazione del programma provinciale)

Per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene altresi' con contributi ad altri soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti di cui al titolo I della presente legge per attivita' comprese in un programma la cui proposta sara' formulata dall' amministrazione provinciale di Latina.
L' amministrazione provinciale di Latina formula la proposta di programma sollecitando e coordinando contributi ed iniziative dei comuni della provincia e degli altri soggetti di cui al precedente comma, indicando altresi' le risorse da questi messe a disposizione. Detta proposta di programma deve essere riferita, per quanto attiene i contenuti, alle finalita' ed alle caratteristiche delle iniziative indicate nei precedenti articoli 1 e 2; per quanto attiene le determinazioni finanziarie dell' intervento regionale, ad una previsione di spesa non superiore a lire 150 milioni.
L' intervento finanziario regionale e' determinato in misura non superiore al 75 per cento della spesa prevista nel programma approvato.


Art. 11
(Approvazione del programma ed erogazione del contributo)

La Giunta regionale approva il programma formulato dall' amministrazione provinciale di Latina previa verifica di rispondenza del programma stesso alle finalita' ed ai contenuti della presente legge e di compatibilita' con le iniziative regionali di cui al precedente articolo 9.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale determina la quota a carico della Regione, assumendo il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati il 70 per cento della quota regionale.
La somma residua, pari all' ulteriore 30 per cento della quota a carico della Regione, e' erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo approvato dall' organo deliberante dell' ente od organismo beneficiario.


Art. 12
(Riferimento alla disciplina generale)

Per quanto non previsto nel presente titolo e' richiamata, se applicabile, la disciplina introdotta dal precedente titolo I, afferente le iniziative di carattere generale finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge.


Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall' applicazione del titolo I della presente legge si fara' fronte, a partire dall' esercizio finanziario 1985, con legge di bilancio.
All' onere previsto per l' anno 1984 per gli interventi indicati al precedente articolo 9 si fara' fronte con lo stanziamento di lire 250 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25165 denominato: << Spese per l' attuazione di interventi diretti della Regione per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina >>.
All' onere previsto per il 1984 per la concessione dei contributi indicati al precedente articolo 10 si fara' fronte con lo stanziamento di lire 150 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25166 denominato: << Contributi ad enti locali ed altri enti pubblici e privati per l' attuazione di iniziative per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina >>.
Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede mediante riduzione di lire 400 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 29001 del bilancio 1984.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.