Norme per l' affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Numero della legge: 59
Data: 7 dicembre 1976
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1976

L.R. 07 Dicembre 1976, n. 59
Norme per l' affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.




TITOLO I
Programmazione dell' edilizia scolastica



Art. 1

La Regione provvede alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica secondo le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412.
A tal fine la Regione terra' presenti le eventuali risultanze della rilevazione nazionale prevista dall' art. 11 della suddetta legge n. 412 e promuovera' ed attuera' accertamenti e studi diretti ad acquisire la migliore conoscenza della situazione dell' edilizia scolastica nelle varie aree territoriali, sulla base anche delle indicazioni regionali dell' assetto del territorio e di sviluppo socio - economico.


Art. 2

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, procede preliminarmente alla ripartizione territoriale degli interventi finanziari destinati alle opere di edilizia scolastica in relazione particolarmente alle finalita' ed agli obiettivi di sviluppo delle varie aree territoriali. Della ripartizione e' data immediata comunicazione agli enti di cui al successivo comma.
Le amministrazioni provinciali, sentiti i consigli scolastici distrettuali, predispongono le proposte di programma nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla suddetta ripartizione, distinta per gradi e tipi di scuola, indicando, fra l' altro, la natura dell' opera, il tipo di lavoro, il costo, la localizzazione ed ogni altro utile elemento, nonche' tenendo conto degli interventi che gli enti obbligati eseguono con fondi propri. Allorche' saranno costituiti i consorzi di gestione dei comprensori economico - urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, la Regione definira' i compiti dei consorzi stessi in ordine alla formazione dei programmi di edilizia scolastica.
Le proposte di programma sono formulate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali con riferimento agli ambiti territoriali dei distretti scolastici; esse devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
Le richieste degli enti obbligati e le indicazioni dei consigli scolastici distrettuali di cui al quarto comma dell' art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono trasmessi per conoscenza alle rispettive amministrazioni provinciali.
La specificazione del programma delle opere di edilizia scolastica e' approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.



TITOLO II
Realizzazione dei programmi di edilizia scolastica



Art. 3

Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica, in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, gli enti obbligati provvedono alle scelte dell' area nei modi e nei termini stabiliti dall' art. 10 della legge medesima.
Il parere della commissione, prevista dal secondo comma del succitato art. 10, integrata da un funzionario tecnico designato dal competente assessorato alla urbanistica, sostituisce ogni altro parere di organi tecnici consultivi della Regione limitatamente all' attuazione del primo programma triennale di edilizia scolastica.
Per l' acquisizione delle aree si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni nonche' quelle dell' art. 13 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 e successive modificazioni.


Art. 4

Gli enti obbligati anche consorziati provvedono alla compilazione dei progetti esecutivi a mezzo dei propri uffici tecnici, ovvero mediante affidamenti a liberi professionisti di incarichi da espletare entro un termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell' art. 1457 del codice civile.
Nella compilazione dei progetti devono essere osservate le norme vigenti relative agli indici di funzionalita' didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola.
In ogni progetto la somma a disposizione dell' amministrazione per imprevisti deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione prezzi.


Art. 5

L' approvazione del progetto deve essere effettuata dal competente organo dell' ente obbligato entro centoottanta giorni dalla comunicazione all' ente medesimo, da parte della Regione, dell' inclusione dell' opera nel programma approvato nei modi prescritti dall' art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Ove occorra la deliberazione di indicazione dell' area il termine di cui al primo comma decorre dalla data in cui la stessa e' divenuta esecutiva.
L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti, purche' le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati oppure sia stata adottata la deliberazione comunale che costituisce variante ai predetti strumenti urbanistici, di cui al quarto comma dello art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Nel caso di comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico la dichiarazione di pubblica utilita' discende dal formale provvedimento di vincolo dell' area da parte del Presidente della Giunta regionale.
L' ente obbligato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, puo' avvalersi delle disposizioni contenute nell' art. 5 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41.


Art. 6

L' affidamento delle opere e' effettuato dall' ente appaltante a mezzo di licitazione privata o di appalto - concorso, ovvero mediante trattativa privata a norma della legge sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge.
Nel caso di scelta del contraente mediante licitazione privata si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, in quanto compatibili con la presente disciplina.
Per lavori di importo superiore a L. 500 milioni, l' avviso di gara deve essere pubblicato almeno nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per gare il cui importo e' compreso tra i 200 milioni ed i 500 milioni l' avviso deve essere pubblicato almeno nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
Per gare il cui importo e' inferiore ai 200 milioni l' avviso deve essere pubblicato almeno nell' albo pretorio dell' ente obbligato.
Alle gare per l' aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata devono essere invitate non meno di venti imprese iscritte all' albo nazionale dei costruttori per le categorie e l' importo indicati nell' avviso di gara.
L' avviso di gara deve essere pubblicato entro il termine di venti giorni dalla data in cui e' divenuta esecutiva la delibera di approvazione del progetto.


Art. 7

Nel caso che gli enti obbligati intendano ricorrere all' appalto - concorso, questo deve essere bandito entro novanta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell' inclusione dell' opera nel programma approvato nei modi previsti dall' art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Ove occorra la deliberazione di indicazione dell' area il termine di cui al primo comma decorre dalla data in cui la stessa e' divenuta esecutiva.
Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l' impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovra' procedersi all' affidamento dei lavori mediante appalto - concorso.
L' ente obbligato aggiudica l' appalto ed emette il relativo formale provvedimento entro duecentoquaranta giorni dalla data del bando anche nel caso di esito negativo dell' appalto - concorso.
La commissione giudicatrice e' nominata dall' ente obbligato.
La commissione sara' presieduta dal sindaco del comune o dal presidente dell' amministrazione provinciale interessati, o da loro delegato ed e' composta: dall' ingegnere capo del competente Genio civile o da suo delegato, da un esperto designato dal competente distretto scolastico e, in attesa della costituzione di quest' ultimo, dal competente provveditore agli studi, nonche' da due rappresentanti dell' ente obbligato.
Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal segretario o da un dipendente dell' ente obbligato.


Art. 8

Possono presentare domanda di partecipazione agli appalti di cui alla presente legge imprese riunite, le quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo - gruppo, che esprime l' offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
L' impresa capo - gruppo deve essere iscritta all' albo nazionale dei costruttori per una classifica non inferiore alla meta' dell' importo dei lavori da appaltare e le altre per una classifica la cui somma non sia inferiore alla meta' dell' importo dei lavori. Ciascuna impresa, comunque, deve essere iscritta per una classifica non inferiore alla quarta.
Possono essere integrate nel raggruppamento anche altre imprese.
Per lavori di importo superiore a 5.000 milioni nel raggruppamento deve essere presente almeno una impresa iscritta per classifica illimitata.
Nel caso in cui l' impresa qualificata capo - gruppo sia iscritta per importo pari a quello dei lavori a base d' asta, nei confronti di tutte le altre imprese riunite si prescinde dal possesso del requisito di iscrizione all' albo nazionale dei costruttori. L' offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti dell' ente appaltante. Dette imprese devono presentare alla stazione appaltante, unitamente all' offerta:
a) una lista dei membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;
b) l' irrevocabilita', anche per giusta causa, dal mandato stesso agli effetti del rapporto con l' ente appaltante;
c) l' attribuzione della rappresentanza, anche processuale, al mandatario da parte delle imprese mandanti nei confronti dell' ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall' appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto;
d) l' autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei membri;
e) l' assunzione della responsabilita' solidale della impresa capo - gruppo per l' intera opera. In caso di fallimento dell' imprenditore capo - gruppo o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario, quando sia titolare di impresa individuale, l' ente appaltante dichiara se intende proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandatario nei modi previsti dai commi precedenti e che sia di gradimento dell' ente stesso o se preferisce recedere dall' appalto.
In caso di fallimento di un' impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione di un mandante che sia titolare di impresa individuale, il capo - gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.


Art. 9

Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento, senza l' obbligo di preventiva pubblicazione.
L' aumento dovra', comunque, essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.
Se la gara in aumento va deserta, si puo' esperire la trattativa privata.
Nei casi predetti di gare in aumento o di affidamento a trattativa privata, se la maggior spesa non trova copertura nel finanziamento accordato, la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti integrativi nei limiti dell' accantonamento previsto dall' art. 3, sesto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.


Art. 10

Le perizie relative ai lavori di variante e suppletivi a progetto nonche' le relative maggiori spese, nel limite dell' impegno totale assunto per l' esecuzione delle singole opere con l' utilizzazione eventuale delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribassi d' asta, sempreche' i maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell' opera, sono approvate dal competente organo dell' ente obbligato su proposta del direttore dei lavori.
Ove per giustificati motivi si rendano necessarie maggiori spese che superino le previsioni di programma, la Giunta regionale provvede all' integrazione del finanziamento utilizzando i fondi di cui all' art. 3, sesto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.


Art. 11

I pagamenti in conto del corrispettivo di appalto saranno disposti dagli enti obbligati sulla base di certificati rilasciati dal direttore dei lavori nella misura e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d' appalto.
A tal fine ed anche per accelerare la esecuzione dei programmi la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare anticipazioni a favore degli enti interessati con i mezzi della propria cassa nei limiti delle disponibilita' annuali previste nel decreto di cui al quinto comma dell' art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nella misura necessaria per il pagamento di oneri maturati e di stati di avanzamento dei lavori eseguiti.


Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale nomina i collaudatori per le opere di cui alla presente legge ed omologa gli atti di collaudo.
Per le opere che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si puo' prescindere dall' atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.
Al certificato di collaudo o di regolare esecuzione dovra' essere allegata una relazione acclarante i rapporti finanziari tra ente obbligato e Regione.


Art. 13

Gli uffici centrali e periferici dell' amministrazione regionale coadiuvano gli enti obbligati, su loro richiesta, per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti la progettazione, l' appalto, la realizzazione ed il collaudo dell' opera.



TITOLO III
Esecuzione dei programmi mediante concessione



Art.14

Gli enti obbligati anche consorziati possono avvalersi per la progettazione ed esecuzione delle opere dell' istituto della concessione nei limiti e con le modalita' di cui all' art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, previo consenso del Consiglio regionale.
Sara' fatto ricorso all' affidamento in concessione soprattutto nei casi in cui s' intendono realizzare piani organici di opere allo scopo di incentivare i processi di industrializzazione edilizia.
Gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione devono darne preventiva comunicazione alla Regione inviando copia del bando che dovra' contenere:
a) il luogo di esecuzione, la natura e le caratteristiche dell' opera;
b) il tempo previsto per l' esecuzione dell' opera;
c) il termine per la spedizione delle domande di partecipazione alla gara;
d) i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacita' tecnica ed economica del concorrente con riferimento fra l' altro all' iscrizione all' albo dei costruttori per la categoria e l' importo indicati nell' avviso di gara.
Il bando di gara dovra' essere emanato entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Regione all' ente obbligato dell' inclusione dell' opera nel programma approvato nei modi previsti dall' art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.


Art.15

La scelta del concessionario e' effettuata con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico dell' offerente che tenga conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori e dell' eventuale utilizzazione di sistemi industriali.
Il provvedimento sull' esito della gara sara' adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente.


Art. 16

Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente viene stipulata apposita convenzione.
All' atto della stipulazione della convenzione il concessionario deve comprovare di aver prestato la cauzione definitiva.
La convenzione deve essere approvata dall' ente obbligato entro trenta giorni dalla stipulazione. La Regione adotta una convenzione - tipo, alla quale gli enti obbligati sono tenuti ad uniformarsi.


Art. 17

Per i casi previsti dal quinto comma dell' art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, l' approvazione dei progetti e' demandata al Presidente della Giunta regionale.



TITOLO IV
Norme finali


Art. 18

Gli enti obbligati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione della avvenuta adozione dei diversi provvedimenti previsti nei precedenti articoli entro venti giorni dalla scadenza del relativo termine.
In caso di inosservanza dei termini fissati dagli articoli precedenti e di quello previsto dall' art. 10, terzo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, la Giunta regionale per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, fissato, eventualemnte, un breve termine, provvede in via sostitutiva.
Le funzioni di competenza del Presidente possono essere da questi delegate a singoli componenti della Giunta regionale.


Art. 19

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica, ivi comprese le scuole materne.


Art. 20

Alla nomina dei componenti il collegio arbitrale di cui all' art. 45 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici anche nel caso di opere in concessione, si provvede nel modo seguente:
a) due magistrati della Corte d' appello di Roma, nominati dal primo presidente della Corte stessa;
b) un funzionario tecnico o amministrativo della Regione, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
c) un rappresentante dell' ente appaltante;
d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall' appaltatore.


Art. 21

Le opere realizzate ai sensi della presente legge apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.


Art. 22

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia di opere pubbliche.


TITOLO IV
Norma transitoria



Art. 23

I termini previsti nei precedenti articoli, per gli enti inclusi nei programmi di edilizia scolastica gia' approvati dalla Regione, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 24

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.