L.R. 02 Luglio 1998, n. 22 |
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997, N. 13
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Art. 1 (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13) 1. Al n. 3) della lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 sono abrogate le seguenti parole: "acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |