L.R. 10 Gennaio 1977, n. 1 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1977.
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Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1977, il bilancio per l' anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 10 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 gennaio 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |