Istituzione della Consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani.

Numero della legge: 72
Data: 4 novembre 1991
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1991

L.R. 04 Novembre 1991, n. 72
Istituzione della Consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1991, n. 33)


Art. 1

1. E' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Consulta regionale per l'artigianato, con sede presso la Giunta regionale, con la finalita' di proporre iniziative per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi dell'artigianato, nonche' per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni; la Consulta predisporra' studi, indagini e ricerche inerenti il settore dell'artigianato.


Art. 2

1. La Consulta regionale per l'artigianato e' composta:
a) dall'assessore regionale all'artigianato o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti del Consiglio regionale designato dalla commissione consiliare permanente competente;
c) da un rappresentante designato da ciascuna della associazioni professionali piu' rappresentative presenti con proprie strutture associative nel Lazio;
d) da un rappresentante della Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S.);
e) da un rappresentante dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica nel Lazio (I.R.S.P.E.L);
f) da sei rappresentanti nominati rispettivamente uno da ciascuna delle commissioni provinciali per l'artigianato e uno dalla commissione regionale per l'artigianato;
g) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dai rispettivi presidenti delle amministrazioni provinciali;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavorati.

2. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'amministrazione regionale.

3. I componenti della Consulta restano in carica per cinque anni, a decorrere dalla data del decreto di nomina.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della Consulta, il successore e' nominato con le modalita' previste per la nomina del componente da sostituire e dura in carica sino alla scadenza del mandato del sostituito.


Art. 3

1. La Regione, sentita la Consulta, concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani aderenti alle confederazioni nazionali artigiane piu' rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in tutte le province della Regione Lazio.


Art. 4

1. I contributi, di cui alla presente legge, sono finalizzati a sostenere attivita' svolte, nell'ambito dei relativi territori di competenza, dalle associazioni professionali regionali di cui al precedente articolo 3 e dalle organizzazioni provinciali degli artigiani aderenti alle predette organizzazioni regionali.


Art. 5

1. Le domande per la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, sono inoltrate all'assessorato industria, commercio, artigianato della Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno, e debbono essere corredate di un programma dettagliato delle attivita' da svolgere nell'anno successivo con l'indicazione dei costi previsti per la realizzazione delle iniziative.

2. Eventuali variazioni al programma devono essere tempestivamente comunicate all'assessorato competente.


Art. 6

1. I contributi regionali sono concessi per le seguenti finalita':
a) pubblicazioni periodiche;
b) attivita' promozionali relative all'aggiornamento tecnico delle imprese, alla razionalizzazione ed all'aumento della loro produzione dalla fase di commercializzazione dei loro prodotti, agli insediamenti delle imprese artigiane, allo sviluppo dell'associazionismo;
c) convegni e seminari attinenti alle finalita' di cui alla precedente lettera b);
d) assistenza tecnica ed amministrativa alle aziende artigiane allo scopo di agevolare la gestione e favorire l' accesso alle provvidenze previste per il settore;
e) la qualificazione dei quadri delle associazioni mediante l'assegnazione di borse di studio o tramite corsi professionali svolti presso enti pubblici e privati in possesso delle idoneita' tecnico- organizzative.


Art. 7

1. I contributi regionali sono concessi per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento alle associazioni professionali degli artigiani secondo i seguenti criteri:
a) il 10 per cento della somma disponibile viene assegnato in parti uguali;
b) il 30 per cento della somma disponibile viene assegnato in misura proporzionale agli iscritti, cosi' come risultano dai tabulati della convenzione tra le associazioni stesse e l'INPS per le finalita' di cui alla lettera d) dell'articolo 4 della presente legge;
c) il 60 per cento della somma disponibile viene assegnato sulla base dei programmi presentati per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 4 della presente legge con i criteri e nella misura determinati dalla Giunta regionale sentita la Consulta. 2. I contributi sono cumulabili con altri analoghi contributi previsti da altre leggi sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal progetto.


Art. 8

1. I contributi di cui alla presente legge, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessorato all'industria, commercio ed artigianato.

2. L'erogazione da parte dei contributi verra' effettuata con successivo provvedimento della Giunta regionale, su presentazione di idonea documentazione di spesa per i contributi di cui alle lettere a), b), c) ed e) di cui al precedente articolo 4 ed a seguito di apposita dichiarazione, a firma del rappresentante legale dell'associazione, per i contributi di cui alla lettera d) del precedente articolo 4 dalla quale risulti il numero degli iscritti e l'assistenza tecnica fornita.


Art. 9

1. Nella prima attuazione della presente legge i contributi sono riconosciuti anche per l'anno in cui la legge viene pubblicata. Le domande relative ai contributi per l'anno predetto dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.


Art. 10

1. E' abrogata la legge regionale 24 giugno 1980, n. 85 concernente: «Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani».


Art. 11

1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 750 milioni in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 03163 denominato: «Contributo alle organizzazioni regionali degli artigiani» che presenta la sufficiente disponibilita' e che assumera' la denominazione «Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani».

2. Per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.