MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1999, N. 33 CONCERNENTE: "DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE COMMERCIO".

Numero della legge: 17
Data: 4 aprile 2000
Numero BUR: 12
Data BUR: 29/04/2000

L.R. 04 Aprile 2000, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1999, N. 33 CONCERNENTE: "DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE COMMERCIO".


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge



Art. 1
(Modifiche all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente disciplina relativa al settore commercio)


1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 33/1999 le parole: "Nei centri commerciali gli esercizi di vicinato non possono avere una superficie inferiore al 30 per cento e nessun esercizio può superare il 30 per cento della superficie di vendita del centro stesso.", sono sostituite dalle seguenti: "Nei centri commerciali il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato.".

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 33/1999 dopo le parole: "presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.", sono aggiunte le seguenti: "I centri commerciali di cui al comma 1, lettera c), numeri 4 e 5, già localizzati dal comune competente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati programmi di intervento di interesse collettivo e pertanto la loro realizzazione è assoggettata alle procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 4 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 marzo 2000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.