L.R. 26 Maggio 1994, n. 15 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: "Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili".
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Art. 1 1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore e' tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato articolo 7. 2. Il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, e' sostituito dal seguente: "8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il parere della I commissione consiliare permanente, approva o respinge gli strumenti di attuazione adottati". Art. 2 1. Alla lettera a) dell'articolo 9 della legge n. 41 del 1989, sono aggiunte: "nonche' interventi nelle zone A e B secondo le norme fissate dallo strumento urbanistico". 2. Dopo la lettera m) dell'articolo 9 della legge n. 41 del 1989, e' aggiunta la seguente: "m. bis) e' consentita, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'ente gestore, la realizzazione di opere di pubblico interesse riguardanti impianti di adduzione idrici, igienico-sanitari, scolastici e sportivi, purche' la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilita' ambientale nonche' l'urgenza e la necessita' delle opere stesse." Art. 3 1. Alla lettera d) dell'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, sono aggiunte: "e delle altre coltivazioni arboree". 2. Dopo la lettera h) dell'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, e' aggiunta la seguente: h. bis) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, regionali, comunali classificate ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, fatta eccezione per i mezzi necessari alla coduzione agricola dei terreni ed alle attivita' silvo-pastorali e, comunque, con osservanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29". Art. 4 1. Dopo l'articolo 122 della legge regionale n. 41 del 1989, e' inserito il seguente: "Art. 12.bis" (Rimborsi) 1. Le domande per la concessione degli indennizzi previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 43 e 2 settembre 1982, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni per i mancati guadagni subiti in conseguenza delle limitazioni alle utilizzazioni del patrimonio boschivo e per i danni provocati dalla fauna selvatica protetta, sono presentate annualmente all'ente gestore del parco, il quale, previa istruttoria, le trasmette alle amministrazioni competenti ad adottare i relativi provvedimenti ai sensi delle citate leggi regionali". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |