Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", cosi' come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24

Numero della legge: 2
Data: 3 gennaio 1996
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1996

L.R. 03 Gennaio 1996, n. 2
Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", cosi' come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24



Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, dopo le parole: "responsabilita' civile" sono inserite le parole "amministrativa, contabile".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.