L.R. 03 Gennaio 1996, n. 2 |
Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", cosi' come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24
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Art. 1 1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, dopo le parole: "responsabilita' civile" sono inserite le parole "amministrativa, contabile". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |