Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale.

Numero della legge: 68
Data: 30 dicembre 1994
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1995

L.R. 30 Dicembre 1994, n. 68
Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale.



Art. 1
(Profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, in attesa della normativa organica di individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, nell'area di attivita' socio- assistenziale sanitaria di cui al punto 8 dell'allegato «A» della citata legge regionale n. 41 del 1990, e' ascritto, a decorrere dal 1° ottobre 1990 alla VII qualifica funzionale il profilo professionale di «assistente sociale».

2. Il contingente numerico del profilo professionale di cui al comma 1 e' determinato in 10 unita'.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 2, la dotazione organica della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata di 10 unita' e la dotazione organica della VI qualifica funzionale e' ridotta in misura corrispondente.


Art. 2
(Declaratoria delle mansioni)

1. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale organica di individuazione nell'ambito delle qualifiche funzionali dei profili professionali, le mansioni del profilo di cui all'articolo 1 sono cosi' determinate:
«profilo professionale di assistente sociale» svolge attivita' di studio e documentazione riguardo alle problematiche psico-sociali presenti nell'individuo e nella comunita', finalizzata all'adeguamento metodologico ed operativo degli interventi sociali alle esigenze rappresentate da una situazione di bisogno in continua evoluzione; collabora alla determinazione degli obiettivi sociali da inserire nella programmazione regionale e nei piani specifici di interventi dei vari settori ed alla progettazione degli interventi di competenza delle istituzioni locali, con particolare riferimento alle categorie che necessitano di maggiore tutela sociale ed alle categorie a rischio di emarginazione; svolge attivita' di consulenza organizzativa e tecnica nonché di aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sociali direttamente impegnati nei servizi.


Art. 3
(Norme di accesso al profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale)

1. A norma dell'articolo 34 e della tabella «B» della legge regionale n. 41 del 1990, in sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti del contingente numerico del profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale dell'area socio- assistenziale sanitaria, di cui all'articolo 1, si provvede mediante inquadramento automatico nella suddetta qualifica con attribuzione del suddetto profilo, a decorrere dal 1° ottobre 1990, del personale di VI qualifica funzionale che, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 41 del 1990, risulta in possesso del diploma di assistente sociale.

2. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Norma finanziaria)

1. L'onere finanziario della presente legge, stimato in complessive L. 10 milioni in ragione d'anno, per l'anno 1994, grava sul capitolo n. 14101 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1994, concernente: «Stipendi ed altri assegni fissi al personale», che presenta la necessaria disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.