Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Numero della legge: 55
Data: 23 luglio 1983
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1983

L.R. 23 Luglio 1983, n. 55
Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1983, n. 23)


Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per spese di funzionamento rappresentato:
1) da una quota di L. 500.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;
2) da una quota variabile ragguagliata a L. 200.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.


Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1983 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l' acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell' attivita' dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all' attivita' dei gruppi stessi e particolarmente all' esame delle questioni ed all' elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, e' assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:
L. 500.000 per gruppi di un consigliere; L. 700.000 per gruppi da due a cinque consiglieri; L. 900.000 per gruppi da cinque a dieci consiglieri; L. 1.200.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri.


Art. 3

Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull' impiego dei fondi erogati.
Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l' automatica sospensione del contributo.


Art. 4

La lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6, e' cosi' sostituita: << L' Ufficio di Presidenza provvede, altresi', d' intesa con il Presidente della Giunta regionale, all' allestimento, all' arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ed alla fornitura del servizio di fotocopiatura >>.


Art. 5

All' ulteriore spesa di L. 94.800.000 derivante dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento di cui al cap. 25004 del bilancio in corso.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.