L.R. 14 Gennaio 1985, n. 8 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1985.
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(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1985, n. 3) Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1985 e comunque non oltre il 10 febbraio 1985, secondo gli stati di previsione e con le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale, con esclusione delle autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento legislativo di rifinanziamento delle leggi regionali per l' anno 1985. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |