L.R. 05 Ottobre 1999, n. 26 |
"INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA CERITE NEL COMUNE DI CERVETERI". |
s.o. n. 9 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1
(Finalità) 1. La Regione promuove un primo intervento sperimentale, volto a favorire le azioni di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale dell'area Cerite, nel territorio del Comune di Cerveteri. Art. 2
(Studio di fattibilità) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il comune di Cerveteri predispone uno studio di fattibilita'. Alla redazione dello studio si provvede mediante l'indizione di un concorso pubblico di idee il cui disciplinare e' stabilito dal comune stesso, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e con la Regione. L'intesa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, puo' essere acquisita anche attraverso una conferenza di servizi. 2. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1 deve prevedere in particolare: a) la tutela, il recupero e la valorizzazione degli habitat naturali, dei paesaggi, delle presenze storiche, artistiche e monumentali, del centro storico e dei nuclei abitativi rurali; b) un sistema organico di servizi culturali e turistici, ivi comprese le aree di parcheggio attrezzato; c) l'individuazione di attivita' economiche compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati; d) l'applicazione di metodi di gestione idonei a promuovere l'occupazione ed a consentire la realizzazione di una integrazione tra uomo ed ambiente; e) la progettazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche piu' significative e, nell'ambito di essi, la progettazione di arredi urbani e segnaletica turistica; f) criteri e metodi per la promozione di attivita' di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati. Art. 3
(Redazione dello studio di fattibilità) 1. Le proposte presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono valutate, ai fini del conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilita', da una speciale commissione giudicatrice nominata dal comune di Cerveteri e composta da: a) il funzionario competente del comune di Cerveteri, che la presiede; b) due esperti designati dal comune di Cerveteri; c) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport o altro dirigente da lui delegato; d) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e casa o altro dirigente da lui delegato; e) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente e protezione civile o altro dirigente da lui delegato; f) un rappresentante dalla Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale; g) un rappresentante della Soprintendenza ai beni artistici e storici; h) un rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici. 2. L'approvazione dello studio di fattibilita' da parte del comune di Cerveteri e' subordinata al parere favorevole della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Art. 4
(Intervento finanziario regionale) 1. Per la redazione dello studio di fattibilita' di cui all'articolo 2, la Regione interviene con uno stanziamento nel bilancio regionale pari a lire 200 milioni. 2. La somma di cui al comma 1 e' erogata al comune di Cerveteri per un importo pari al cinquanta per cento del totale al momento della deliberazione del bando di concorso da parte del comune stesso e per il restante importo al momento dell'approvazione dello studio di fattibilita'. Art. 5
(Disposizione finanziaria) 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in 200 milioni per l'anno 1999, viene iscritto in termini di competenza nel capitolo di nuova istituzione n.44236 con la seguente denominazione: "Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite". 2. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui alla parte contabile contrassegnata alla lettera a), capitolo n. 59002, elenco 4, allegata al bilancio 1999. Art. 6
(Abrogazione) 1. La legge regionale 30 dicembre 1989, n.81, concernente: "Redazione del piano di fattibilita' e prime opere infrastrutturali del parco archeologico di Cerite" e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |