Bilancio di previsione della regione Lazio per l' annofinanziario 1987.

Numero della legge: 32
Data: 25 maggio 1987
Numero BUR: 14
Data BUR: 25/05/1987

L.R. 25 Maggio 1987, n. 32
Bilancio di previsione della regione Lazio per l' annofinanziario 1987.

(Pubblicata nel B.U. 25 maggio 1987, n. 14, S.O. n. 2)


Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione Lazio 1987 e' approvato in L. 7.322.884.000.000 in termini di competenza ed in L. 8.086.034.000.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1987, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>).


Art. 2


Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987 e' approvato in L. 7.322.884.000.000 in termini di competenza ed il L. 7.921.579.000.000 in termini di cassa.
E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l' anno finanziario 1987, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>).
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987.

Art. 3

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l' arco di tempo relativo agli anni 1987/ 1989.

Art. 4

Sono approvati i seguenti elenchi allo stato di previsione della spesa:
a) elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti.


Art. 5

Per la copertura finanziaria di interventi finalizzati alla ripresa della produzione dell' occupazione nel Lazio, iscritti nei capitoli di spesa di cui all' elenco n. 5, allegato alla presente legge, la Regione Lazio e' autorizzata per l' anno 1987, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 618.537.000.000.
I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima d' ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell' ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti, Tale onere e' valutato in annue L. 93.800.000.000 (capitoli n. 30114 e n. 30999 della spesa) a partire dall' esercizio finanziario 1987.
La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente terzo comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all' entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
La Regione Lazio garantisce, altresi', l' iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell' ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dall' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell' articolo 4 lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA REGIONE LAZIO PER L' ANNO FINANZIARIO 1987: COMPETENZA.
(Importi espressi in milioni di lire, per titoli)


ATTO ALLEGATO

ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A+ B) + 157.335
I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE ECC. 531.548
II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ECC. 5.944.824
III - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE PATRIMONIALI ECC. 31.140
IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI ECC¿ 33.000
V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ECC. 618.537
VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 6.500 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA + 7.322.884
SPESA
I - SPESE CORRENTI 5.951.081
II - SPESE CONTO CAPITALE 1.190.123
III - RIMBORSO PRESTITI 24.180
IV - CONTABILITA' SPECIALI 6.500
TOTALE FUNZIONI NORMALI 6.013.861
TOTALE FUNZIONI SVILUPPO 1.158.023
TOTALE COMPLESSIVO SPESA 7.171.884


TITOLO DEDOTTO

Capitoli dell' entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.