Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: "Sviluppo dell' economia montana".

Numero della legge: 32
Data: 29 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 29 Agosto 1986, n. 32
Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: "Sviluppo dell' economia montana".

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25)


Art. 1

L' eseguita' del territorio su cui e' costituita la comunita' montana << Alta Tuscia Laziale >> impedisce una adeguata programmazione economica e sociale in una zona ad elevato indice di invecchiamento della popolazione, in cui l' agricoltura continua a subire un preoccupante impoverimento, rendendo difficoltoso il raggiungimento delle finalita' previste dalla legge 3 dicembre 1981, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2

La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente, in parte, i comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, gia' classificati parzialmente montani, e' estesa all' intero territorio dei comuni ai sensi dell' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell' articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 3

I comuni di Proceno, Gradoli e Grotte di Castro, ai fini di una necessaria unita' territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio - economico dell' Alta Tuscia, sono inclusi nella I Zona omogenea di cui al precedente articolo.
La I Zona omogenea di cui alla lettera A) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e', pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, Proceno, Gradoli e Grotte di Castro ed e' considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell' articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.