L.R. 08 Gennaio 1973, n. 1 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno 1973.
|
Art. 1 La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio per l' anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione previsti dalla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2, e successive modifiche. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 sesto comma dello Statuto regionale e entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |