MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO1987, N. 40, CONCERNENTE: COSTITUZIONE DELL'ISTITUTOREGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO.

Numero della legge: 52
Data: 13 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 13 Dicembre 1996, n. 52
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO1987, N. 40, CONCERNENTE: COSTITUZIONE DELL'ISTITUTOREGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO.

(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35, S.O. n. 4)



Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, e' sostituito dal seguente:

"Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto".


Art. 2

1. L'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, e' sostituito dal seguente:

"1. L'incarico di Direttore dell'Istituto e' conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in pensione che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio Giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e puo' essere confermato nell'incarico.

3. Il Direttore dell'Istituto:

a) e' responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto;
b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione dei programmi di attivita' di questo e dei relativi aggiornamenti;
d) emana gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonche' gli atti a lui delegati dal Presidente.

4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennita' legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura e' fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico, sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente.


Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.