Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.

Numero della legge: 54
Data: 16 dicembre 1992
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1992

L.R. 16 Dicembre 1992, n. 54
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1992, n. 34, S.O. n. 5)



Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A».


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B».


Art. 3

(Omissis)


Art. 4

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1993 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10° dell'Assessorato programmazione, bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1990 e non pagati negli anni 1990, 1991 e 1992 per i quali al 31 dicembre 1992 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 33 della citata legge; l'iscrizione delle partite contabili del predetto atto ricognitivo e' condizione inderogabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento.

2. Il predetto elenco dovra' contenere, altresi' le partite contabili, residuate a fronte di ordini di accreditamento a suo tempo emessi a carico dell'esercizio 1990, a favore dei funzionari delegati, complete delle precisazioni indicate al primo comma.


Art. 5

1. Il termine fissato dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, finalizzato ad assicurare coerenza tra i tempi previsti per l'adozione del proprio bilancio da parte degli enti locali e quelli entro i quali la Regione Lazio e' tenuta a fornire i necessari elementi per la formazione dei bilanci stessi e' prorogato al 31 dicembre 1992, limitatamente alle integrazioni di stanziamento recate dalla presente legge, nonche' per gli altri riparti per i quali gli elementi occorrenti per la loro definizione siano stati acquisiti successivamente al 15 ottobre 1992.


Art. 6

1. Nel quadro «A» allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, sono apportate le seguenti variazioni afferenti autorizzazioni di spesa:

Disposizione legislativa regionale Capitolo Importo
(lire)



Legge regionale n. 4/1984.
Bonifica agraria 01003 +9.500.000.000
01011 + 500.000.000

Legge regionale n. 30/1984.
Scarichi imprese agricole 01015 -5.000.000.000

Legge regionale n. 59/1975.
Passivita' onerose 01105 - 500.000.000
01115 + 500.000.000

Legge regionale n. 4/1989.
Mattatoio consorziale 01237 + 800.000.000

Legge regionale n. 43/1989.
Acquacoltura 01340 - 150.000.000
01349 + 150.000.000

Leggi regionali n. 46/1974, n. 15/1979, n. 47/1980. Promozione e commercializzazione
prodotti agricoli 01400 - 200.000.000

Legge regionale n. 63/1978.
Bollettino informazioni socio-economico 01414 + 700.000.000

Legge regionale n. 10/1978.
ERSAL 01503 +5.200.000.000

Legge regionale n. 14/1991.
Manifestazioni fieristiche 03106 + 60.000.000
03107 + 20.000.000
03132 - 1.125.000
03133 - 920.000
03131 + 2.000.000
04021 + 100.000.000
04022 - 300.000.000
04024 - 400.000.000
04025 + 600.000.000

Legge regionale n. 49/1988.
Interventi taxi 03275 - 80.000.000
03276 + 80.000.000

Legge regionale n. 14/1978.
Formazione professionale 06001 + 600.000.000
06735 + 800.000.000
06700 -1.400.000.000
06551 + 400.000.000
06705 + 150.000.000
06740 - 50.000.000

Legge regionale n. 45/1986.
Lavoratori in condizioni di bisogno 07701 + 220.000.000

Legge regionale n. 45/1986.
Lavoratori in C.I.G.S 07702 +4.000.000.000

Legge regionale n. 78/1988.
Progetti per l'occupazione 07704 + 500.000.000

Legge regionale n. 32/1989.
Assunzioni lavoratori in C.I.G.S 07708 + 350.000.000

Legge regionale n. 42/1988.
Mobilita' lavoratori 07710 + 130.000.000

Legge regionale n. 17/1990.
Lavoratori immigrati extracomunitari 07752 - 700.000.000
07754 + 700.000.000
Legge regionale n. 68/1991.
Interventi per l'emigrazione 07762 + 500.000.000

Legge regionale n. 64/1989.
Tutela attiva patrimonio edilizio 08025 -2.000.000.000

Legge regionale n. 48/1990.
Reti idriche 10125 +13.707.600.000
Legge regionale n. 10/1986.
Difesa dall'inquinamento 10560 + 400.000.000

Legge regionale n. 29/1990.
Eventi sismici Rieti 10878 + 500.000.000

Legge regionale n. 6011985.
Interventi regionali per la viabilita':
a) Bretella Cassia - Vetralla 11224 -11.100.000.000
b) potenziamento via Appia
(tratto Terracina - Formia) 11224 - 900.000.000

Legge regionale n. 62/1980, articolo 16.
Viabilita' provinciale 11601 - 2.357.600.000

Legge regionale n. 35/1989.
Grotte preistoriche 11719 + 100.000.000

Legge regionale n. 29/1981.
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni danneggiati dal sisma, ripristino capitolo per
esigenze legali 11779 + 46.765.000

Legge regionale n. 21/1980.
Difesa costa laziale 12001 + 2.995.000.000

Legge regionale n. 1/1992.
Interventi sistema portuale 12601 - 850.000.000

Legge regionale n. 10/1992.
Integratori proteici 13027 + 300.000.000

Legge regionale n. 11/1992.
Infezioni HIV 13025 + 50.000.000

Legge regionale n. 84/1985.
Tutela psico-affettiva parto 13206 + 300.000.000

Legge regionale n. 63/1988.
Anagrafe canina 13210 + 300.000.000

Legge regionale n. 80/1988.
Assistenza sanitaria domiciliare 13501 + 50.000.000

Legge regionale n. 11/1981.
Assistenza pubblica 14100 + 500.000.000

Legge regionale n. 5/1987, articolo 43.
Disagiati psichici 14105 + 3.000.000.000

Legge regionale n. 9/1987.
Cooperative integrate 14111 + 100.000.000

Legge regionale n. 33/1985, articolo 24.
Stati di alcoolismo 14126 - 200.000.000

Legge regionale n. 37/1985.
Protezione civile 14595 - 95.000.000
14598 + 95.000.000

Legge regionale n. 14/1983.
Finanziamento IDISU La Sapienza 15321 + 4.000.000.000

Leggi regionali n. 30/1975 e n. 90/1985.
Biblioteche EE.LL 16011 - 60.000.000

Legge regionale n. 49/1980.
Centro cinematografico e audiovisivo 16012 - 50.000.000

Legge regionale n. 27/1989.
Sviluppo istituto per la grafica 16015 - 50.000.000

Legge regionale n. 53/1985.
Diffusione informazione regionale 16016 - 50.000.000

Legge regionale n. 32/1978.
Convegni, mostre 16031 - 500.000.000

Legge regionale n. 58/1988.
Organizzazioni teatrali e musicali 16202 + 1.000.000.000

Legge regionale n. 97/1985.
Orchestra giovanile del Lazio 16204 - 300.000.000


Legge regionale n. 73/1990, articolo 17.
Festival Barocco di Viterbo 16206 + 200.000.000

Legge regionale n. 59/1991.
Istituto studi musicali Latina 16212 - 50.000.000

Legge regionale n. 88/1990.
Laboratori della musica di Anzio 16217 - 50.000.000

Legge regionale n. 49/1991.
Festival di Rieti 16225 + 50.000.000

Legge regionale n. 30/1975.
Sviluppo biblioteche 16531 - 80.000.000
16532 - 20.000.000

Legge regionale n. 35/1991.
Attivita' culturali 16857 - 100.000.000

Legge regionale n. 21/1991, articolo 17.
Mutuo conservatorio 16887 - 400.000.000

Legge regionale n. 31/1979.
Completamento impianti sportivi 17103 + 5.700.000.000

Legge regionale n. 72/1976.
Quadro di riferimenti ecc. 18001 - 1.000.000.000

Legge regionale n. 9/1983.
Urbanistica 18003 + 30.000.000

Legge regionale n. 55/1976.
Strumenti urbanistici 10101 + 1.000.000.000

Legge regionale n. 84/1990.
Osservatorio finanza regionale 25400 - 150.000.000

Leggi regionali n. 17 e n. 18/1985.
Scambi internazionali, convegni,
gemellaggi 26162 - 300.000.000
26163 - 100.000.000

2. I capitoli n. 03111, n. 15302, n. 15304 e n. 08915, sono esclusi dal quadro «B» allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.


Art. 7

1. La FILAS, in attuazione degli interventi previsti dal titolo III della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in specifici ambiti territoriali, puo' utilizzare parte della quota del fondo speciale di cui all'articolo 2, punto a), della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche attraverso convenzioni con enti pubblici interessati allo sviluppo delle medesime aree. 2. Per l'anno 1992, l'importo a tal fine utilizzabile non puo' eccedere lire 500 milioni, a valere sul conferimento disposto con legge di bilancio 1992.


Art. 8

1. La spesa di lire 6.000 milioni, autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, costituente limite d'impegno da utilizzare gradualmente, a fronte del quale saranno successivamente stanziate le relative annualita' fino ad un massimo di quindici anni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1990,, n. 40.
2. Sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 08020 del bilancio della Regione per l'anno 1992, possono altresi' gravare i contributi di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge regionale 10 aprile 1990, n. 40.


Art. 9

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformita' dell'articolo 33 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:

E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Frosinone, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 1 del 30 luglio 1992;

E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Rieti, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 24 aprile 1992;

E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Latina, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 142 del 30 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Subiaco, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 30 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Anzio, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 32 del 20 maggio 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) della Valle di Comino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 22 del 17 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) dell'Etruria Meridionale, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 16 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Tivoli, deliberazione del Commissario straordinario n. 15 del 31 marzo 1992-, A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Gaeta, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 41 del 6 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Bracciano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 23 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Minturno, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 26 del 31 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Formia, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 27 dell'8 aprile 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Rieti-Terminillo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 20 del 19 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Albano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 12 del 18 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) del Tuscolo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del 20 marzo 1992;

A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Velletri, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 30 marzo 1992.


Art. 10

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformita' dell'articolo 34 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:

I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», ISEF (Istituto superiore di educazione fisica), deliberazione del consiglio di amministrazione n. 288 del 13 luglio 1992;

I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Universita' degli studi di Cassino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 28 febbraio 1992.


Art. 11

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) e' approvato nelle risultanze contenute nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 90/C del 22 luglio 1992, adottata in conformita' dell'articolo 35 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.


Art. 12

1. L'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, e' soppresso; la relativa autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi viene destinata, quanto a L. 4.500.000.000 ad integrazione degli interventi per le opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, quanto a lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per l'eliminazione di passivita' onerose dei consorzi di bonifica e quanto a lire 5 miliardi per l'integrazione dell'assegnazione all'ERSAL disposta con l'articolo 35 della stessa legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Ferme restando le procedure stabilite dal predetto articolo 35, l'assegnazione all'ERSAL sara' destinata ad interventi per la trasformazione e commercializzazione dei pomodoro per lire 3 miliardi e ad interventi a sostegno della nocciolicoltura per lire 2 miliardi.


Art. 13

1. All'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, viene aggiunto il seguente quarto comma: «Trascorsi, comunque, sessanta giorni dalla richiesta senza che il comitato tecnico si sia espresso, la Giunta regionale decide previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, caccia e pesca».


Art. 14

1. In attuazione del programma triennale per il miglioramento delle qualita' del latte di cui allo stanziamento del capitolo n. 01305, la Giunta regionale eroghera' agli aventi diritto il 50 per cento della spesa autorizzata per l'acquisto dei lattoprelevatori e di altri beni strumentali con delibera di ammissione della spesa ed il restante 50 per cento a seguito della presentazione delle fatture di acquisto.


Art. 15

1. Lo stanziamento del capitolo n. 06700 denominato «Corsi di qualificazione professionale di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore», quanto a lire 500 milioni, e' destinato al finanziamento di un corso per operatrici dell'informazione.


Art. 16

1. La somma di lire 700 milioni a valere sul capitolo n. 13010 e' destinata per la realizzazione e il completamento del reparto di unita' spinale presso il CTO.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.