L.R. 16 Dicembre 1992, n. 54 |
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1992, n. 34, S.O. n. 5) Art. 1 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A». Art. 2 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B». Art. 3 (Omissis) Art. 4 1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1993 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10° dell'Assessorato programmazione, bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1990 e non pagati negli anni 1990, 1991 e 1992 per i quali al 31 dicembre 1992 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 33 della citata legge; l'iscrizione delle partite contabili del predetto atto ricognitivo e' condizione inderogabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento. 2. Il predetto elenco dovra' contenere, altresi' le partite contabili, residuate a fronte di ordini di accreditamento a suo tempo emessi a carico dell'esercizio 1990, a favore dei funzionari delegati, complete delle precisazioni indicate al primo comma. Art. 5 1. Il termine fissato dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, finalizzato ad assicurare coerenza tra i tempi previsti per l'adozione del proprio bilancio da parte degli enti locali e quelli entro i quali la Regione Lazio e' tenuta a fornire i necessari elementi per la formazione dei bilanci stessi e' prorogato al 31 dicembre 1992, limitatamente alle integrazioni di stanziamento recate dalla presente legge, nonche' per gli altri riparti per i quali gli elementi occorrenti per la loro definizione siano stati acquisiti successivamente al 15 ottobre 1992. Art. 6 1. Nel quadro «A» allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, sono apportate le seguenti variazioni afferenti autorizzazioni di spesa: Disposizione legislativa regionale Capitolo Importo (lire) Legge regionale n. 4/1984. Bonifica agraria 01003 +9.500.000.000 01011 + 500.000.000 Legge regionale n. 30/1984. Scarichi imprese agricole 01015 -5.000.000.000 Legge regionale n. 59/1975. Passivita' onerose 01105 - 500.000.000 01115 + 500.000.000 Legge regionale n. 4/1989. Mattatoio consorziale 01237 + 800.000.000 Legge regionale n. 43/1989. Acquacoltura 01340 - 150.000.000 01349 + 150.000.000 Leggi regionali n. 46/1974, n. 15/1979, n. 47/1980. Promozione e commercializzazione prodotti agricoli 01400 - 200.000.000 Legge regionale n. 63/1978. Bollettino informazioni socio-economico 01414 + 700.000.000 Legge regionale n. 10/1978. ERSAL 01503 +5.200.000.000 Legge regionale n. 14/1991. Manifestazioni fieristiche 03106 + 60.000.000 03107 + 20.000.000 03132 - 1.125.000 03133 - 920.000 03131 + 2.000.000 04021 + 100.000.000 04022 - 300.000.000 04024 - 400.000.000 04025 + 600.000.000 Legge regionale n. 49/1988. Interventi taxi 03275 - 80.000.000 03276 + 80.000.000 Legge regionale n. 14/1978. Formazione professionale 06001 + 600.000.000 06735 + 800.000.000 06700 -1.400.000.000 06551 + 400.000.000 06705 + 150.000.000 06740 - 50.000.000 Legge regionale n. 45/1986. Lavoratori in condizioni di bisogno 07701 + 220.000.000 Legge regionale n. 45/1986. Lavoratori in C.I.G.S 07702 +4.000.000.000 Legge regionale n. 78/1988. Progetti per l'occupazione 07704 + 500.000.000 Legge regionale n. 32/1989. Assunzioni lavoratori in C.I.G.S 07708 + 350.000.000 Legge regionale n. 42/1988. Mobilita' lavoratori 07710 + 130.000.000 Legge regionale n. 17/1990. Lavoratori immigrati extracomunitari 07752 - 700.000.000 07754 + 700.000.000 Legge regionale n. 68/1991. Interventi per l'emigrazione 07762 + 500.000.000 Legge regionale n. 64/1989. Tutela attiva patrimonio edilizio 08025 -2.000.000.000 Legge regionale n. 48/1990. Reti idriche 10125 +13.707.600.000 Legge regionale n. 10/1986. Difesa dall'inquinamento 10560 + 400.000.000 Legge regionale n. 29/1990. Eventi sismici Rieti 10878 + 500.000.000 Legge regionale n. 6011985. Interventi regionali per la viabilita': a) Bretella Cassia - Vetralla 11224 -11.100.000.000 b) potenziamento via Appia (tratto Terracina - Formia) 11224 - 900.000.000 Legge regionale n. 62/1980, articolo 16. Viabilita' provinciale 11601 - 2.357.600.000 Legge regionale n. 35/1989. Grotte preistoriche 11719 + 100.000.000 Legge regionale n. 29/1981. Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni danneggiati dal sisma, ripristino capitolo per esigenze legali 11779 + 46.765.000 Legge regionale n. 21/1980. Difesa costa laziale 12001 + 2.995.000.000 Legge regionale n. 1/1992. Interventi sistema portuale 12601 - 850.000.000 Legge regionale n. 10/1992. Integratori proteici 13027 + 300.000.000 Legge regionale n. 11/1992. Infezioni HIV 13025 + 50.000.000 Legge regionale n. 84/1985. Tutela psico-affettiva parto 13206 + 300.000.000 Legge regionale n. 63/1988. Anagrafe canina 13210 + 300.000.000 Legge regionale n. 80/1988. Assistenza sanitaria domiciliare 13501 + 50.000.000 Legge regionale n. 11/1981. Assistenza pubblica 14100 + 500.000.000 Legge regionale n. 5/1987, articolo 43. Disagiati psichici 14105 + 3.000.000.000 Legge regionale n. 9/1987. Cooperative integrate 14111 + 100.000.000 Legge regionale n. 33/1985, articolo 24. Stati di alcoolismo 14126 - 200.000.000 Legge regionale n. 37/1985. Protezione civile 14595 - 95.000.000 14598 + 95.000.000 Legge regionale n. 14/1983. Finanziamento IDISU La Sapienza 15321 + 4.000.000.000 Leggi regionali n. 30/1975 e n. 90/1985. Biblioteche EE.LL 16011 - 60.000.000 Legge regionale n. 49/1980. Centro cinematografico e audiovisivo 16012 - 50.000.000 Legge regionale n. 27/1989. Sviluppo istituto per la grafica 16015 - 50.000.000 Legge regionale n. 53/1985. Diffusione informazione regionale 16016 - 50.000.000 Legge regionale n. 32/1978. Convegni, mostre 16031 - 500.000.000 Legge regionale n. 58/1988. Organizzazioni teatrali e musicali 16202 + 1.000.000.000 Legge regionale n. 97/1985. Orchestra giovanile del Lazio 16204 - 300.000.000 Legge regionale n. 73/1990, articolo 17. Festival Barocco di Viterbo 16206 + 200.000.000 Legge regionale n. 59/1991. Istituto studi musicali Latina 16212 - 50.000.000 Legge regionale n. 88/1990. Laboratori della musica di Anzio 16217 - 50.000.000 Legge regionale n. 49/1991. Festival di Rieti 16225 + 50.000.000 Legge regionale n. 30/1975. Sviluppo biblioteche 16531 - 80.000.000 16532 - 20.000.000 Legge regionale n. 35/1991. Attivita' culturali 16857 - 100.000.000 Legge regionale n. 21/1991, articolo 17. Mutuo conservatorio 16887 - 400.000.000 Legge regionale n. 31/1979. Completamento impianti sportivi 17103 + 5.700.000.000 Legge regionale n. 72/1976. Quadro di riferimenti ecc. 18001 - 1.000.000.000 Legge regionale n. 9/1983. Urbanistica 18003 + 30.000.000 Legge regionale n. 55/1976. Strumenti urbanistici 10101 + 1.000.000.000 Legge regionale n. 84/1990. Osservatorio finanza regionale 25400 - 150.000.000 Leggi regionali n. 17 e n. 18/1985. Scambi internazionali, convegni, gemellaggi 26162 - 300.000.000 26163 - 100.000.000 2. I capitoli n. 03111, n. 15302, n. 15304 e n. 08915, sono esclusi dal quadro «B» allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Art. 7 1. La FILAS, in attuazione degli interventi previsti dal titolo III della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in specifici ambiti territoriali, puo' utilizzare parte della quota del fondo speciale di cui all'articolo 2, punto a), della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche attraverso convenzioni con enti pubblici interessati allo sviluppo delle medesime aree. 2. Per l'anno 1992, l'importo a tal fine utilizzabile non puo' eccedere lire 500 milioni, a valere sul conferimento disposto con legge di bilancio 1992. Art. 8 1. La spesa di lire 6.000 milioni, autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, costituente limite d'impegno da utilizzare gradualmente, a fronte del quale saranno successivamente stanziate le relative annualita' fino ad un massimo di quindici anni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1990,, n. 40. 2. Sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 08020 del bilancio della Regione per l'anno 1992, possono altresi' gravare i contributi di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge regionale 10 aprile 1990, n. 40. Art. 9 1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformita' dell'articolo 33 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati: E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Frosinone, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 1 del 30 luglio 1992; E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Rieti, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 24 aprile 1992; E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Latina, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 142 del 30 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Subiaco, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 30 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Anzio, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 32 del 20 maggio 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) della Valle di Comino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 22 del 17 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) dell'Etruria Meridionale, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 16 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Tivoli, deliberazione del Commissario straordinario n. 15 del 31 marzo 1992-, A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Gaeta, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 41 del 6 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Bracciano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 23 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Minturno, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 26 del 31 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Formia, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 27 dell'8 aprile 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Rieti-Terminillo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 20 del 19 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Albano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 12 del 18 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) del Tuscolo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del 20 marzo 1992; A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Velletri, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 30 marzo 1992. Art. 10 1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformita' dell'articolo 34 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati: I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», ISEF (Istituto superiore di educazione fisica), deliberazione del consiglio di amministrazione n. 288 del 13 luglio 1992; I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Universita' degli studi di Cassino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 28 febbraio 1992. Art. 11 1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) e' approvato nelle risultanze contenute nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 90/C del 22 luglio 1992, adottata in conformita' dell'articolo 35 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Art. 12 1. L'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, e' soppresso; la relativa autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi viene destinata, quanto a L. 4.500.000.000 ad integrazione degli interventi per le opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, quanto a lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per l'eliminazione di passivita' onerose dei consorzi di bonifica e quanto a lire 5 miliardi per l'integrazione dell'assegnazione all'ERSAL disposta con l'articolo 35 della stessa legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Ferme restando le procedure stabilite dal predetto articolo 35, l'assegnazione all'ERSAL sara' destinata ad interventi per la trasformazione e commercializzazione dei pomodoro per lire 3 miliardi e ad interventi a sostegno della nocciolicoltura per lire 2 miliardi. Art. 13 1. All'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, viene aggiunto il seguente quarto comma: «Trascorsi, comunque, sessanta giorni dalla richiesta senza che il comitato tecnico si sia espresso, la Giunta regionale decide previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, caccia e pesca». Art. 14 1. In attuazione del programma triennale per il miglioramento delle qualita' del latte di cui allo stanziamento del capitolo n. 01305, la Giunta regionale eroghera' agli aventi diritto il 50 per cento della spesa autorizzata per l'acquisto dei lattoprelevatori e di altri beni strumentali con delibera di ammissione della spesa ed il restante 50 per cento a seguito della presentazione delle fatture di acquisto. Art. 15 1. Lo stanziamento del capitolo n. 06700 denominato «Corsi di qualificazione professionale di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore», quanto a lire 500 milioni, e' destinato al finanziamento di un corso per operatrici dell'informazione. Art. 16 1. La somma di lire 700 milioni a valere sul capitolo n. 13010 e' destinata per la realizzazione e il completamento del reparto di unita' spinale presso il CTO. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |