L.R. 06 Febbraio 1974, n. 7 |
Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.
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Art. 1 La Regione Lazio, in conformita' al dettato costituzionale ed ai principi contemplati nell' art. 45 del proprio Statuto, allo scopo di favorire lo sviluppo dell' artigianato attraverso l' associazionismo e la cooperazione, concorre al potenziamento delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge 25- 7- 1956, n. 860, mediante l' erogazione di contributi destinati: a) all' incremento del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che siano state costituite o si costituiscano tra imprese artigiane della Regione, iscritte negli Albi provinciali dell' Artigianato del Lazio; b) al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi ad imprese artigiane ed assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative artigiane di garanzia di cui al precedente punto a); c) alle spese di gestione e di primo impianto delle stesse cooperative artigiane. Art. 2 Per ottenere i contributi di cui all' art. 1 della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia devono essere costituite e regolate secondo lo Statuto tipo approvato con DM 12- 2- 1959 e successive modificazioni, nel quale si sia provveduto a sostituire nelle attribuzioni gli Organi dello Stato con i competenti Organi regionali. Qualora la Regione dovesse emanare un nuovo Statuto tipo per le cooperative artigiane di garanzia, i contributi di cui al precedente articolo saranno corrisposti a condizione che lo Statuto della cooperativa sia conforme al suddetto Statuto tipo. I contributi sono accordati anche alle cooperative artigiane di garanzia che si costituiscano con uno Statuto diverso da quello di cui ai comma precedenti, purche' approvato dalla Regione. Ad eccezione dei casi previsti nel comma successivo, non possono essere erogati contributi alle cooperative artigiane di garanzia che abbiano un numero di soci inferiore a 50 ovvero un capitale sociale inferiore a 2.000.000 di lire. Per i territori classificati montani ai sensi della legge 3- 12- 1972, n. 1102, i limiti di cui al precedente comma sono ridotti alla meta'. Art. 3 Il contributo di cui alla lettera a) del precedente art. 1 e' concesso annualmente in misura pari all' ammontare del doppio dell' incremento netto del capitale sociale - registrato alla chiusura di ogni esercizio a decorrere da quello relativo al 1973 - quale consegue dalla differenza fra le nuove quote versate dai soci, nei limiti previsti dallo Statuto tipo, e le quote che comunque siano state rimborsate. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa di garanzia, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale, e per esso all' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto. Alla domanda debbono essere allegate le copie dello Statuto in vigore e del bilancio dell' esercizio decorso, debitamente approvato dall' Assemblea dei soci e depositato a norma di legge, nonche' una esplicita dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa e dal Presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti il movimento delle quote sociali registrato nell' esercizio. Alle cooperative di garanzia gia' costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrispondera' un contributo straordinario pari all' ammontare delle quote di capitale sociale effettivamente versate al 31- 12- 72. Le domande di concessione del contributo straordinario - sottoscritte dal legale rappresentante delle cooperative artigiane di garanzia - corredate della stessa documentazione di cui al 2Ø comma del precedente articolo, debbono essere presentate all' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, entro e non oltre 60 giorni dalla data in vigore della presente legge. Art. 4 La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi alle operazioni di cui alla lettere b) dell' art. 1 della presente legge, mediante l' erogazione di un contributo determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, in misura non superiore al 6% annuo e comunque in misura inferiore al saggio di interesse praticato dall' Istituto di credito sulla base di apposita convenzione. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di un contributo in conto interessi da parte di altro Ente, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta. Sono ammessi a contributo i prestiti di esercizio, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di Lire 2.500.000. Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e lo Artigianato, sentita la competente Commissione consiliare, e' autorizzato ad apportare con decreto eventuali variazioni ai limiti di cui al comma precedente. Il pagamento del contributo e' effettuato secondo le modalita' determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione, cooperative artigiane di garanzia ed Istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere accordato per tutte le operazioni in atto al momento della entrata in vigore della presente legge. Per le operazioni in essere a tale data, che fossero estinte al momento dell' approvazione delle convenzioni di cui al precedente 3Ø comma, il contributo sara' erogato direttamente alle imprese interessate, secondo le modalita' previste nelle convenzioni stesse. Art. 5 La Regione concorre annualmente alle spese di gestione di cui al punto c) del precedente articolo 1, sostenute a decorrere dal 1Ø gennaio 1973, mediante l' erogazione di un contributo annuo fisso pari a L. 1.500.000 e di un contributo annuo rapportato all' 1% dell' importo complessivo dei prestiti concessi dagli Istituti di credito convenzionati ai soci delle cooperative. La somma dei contributi non puo' superare il 75% delle spese di gestione, quali risultano dal bilancio, e deve comunque essere contenuta nel limite massimo di lire 3.000.000. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate nei termini e con le modalita' di cui all' art. 3 della presente legge. Alle cooperative di nuova costituzione il contributo di cui sopra e' concesso per il primo anno di esercizio in misura proporzionale ai mesi di effettiva gestione, valutando per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. La concessione del contributo e' subordinata alla condizione che le cooperative abbiano gia' stipulato l' apposita convenzione con il prescelto Istituto bancario. Per le spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia nell' anno 1972 la Regione corrisponde un contributo straordinario di L. 2.000.000. La domanda di concessione del contributo - sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa - deve essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per esso all' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata copia della convenzione con l' Istituto di credito in vigore alla data del 31- 12- 73, nonche' una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente della cooperativa e dal Presidente del collegio sindacale, attestante esplicitamente che la cooperativa ha continuato a svolgere la propria attivita' per l' intero esercizio 1973. Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione o che siano state costituite in data non anteriore a sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e che abbiano gia' stipulato l' apposita convenzione con l' Istituto bancario e' concesso, in aggiunta al contributo di cui al primo comma, un contributo straordinario di L. 500.000 per le spese di impianto. Art. 6 I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per il Commercio, per l' Industria e per l' Artigianato. Art. 7 Il Consiglio regionale provvede alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia che beneficiano delle provvidenze di cui alla presente legge, uno dei quali su designazione della Commissione provinciale per l' Artigianato competente per territorio. Il Presidente del collegio sindacale delle cooperative stesse e' un funzionario regionale, in servizio presso l' Assessorato dell' Industria, Commercio ed Artigianato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato. I membri del Consiglio di amministrazione ed i Presidenti dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, nominati dal Ministero dell' Industria, Commercio ed Artigianato, saranno considerati decaduti alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1972, una spesa di L. 130 milioni e per l' esercizio 1973 una spesa di lire 200 milioni. Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 9 All' onere di lire 130 milioni, previsto dal precedente articolo per l' esercizio 1972, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 82 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa gravera' sul nuovo capitolo da istituire n. 82/ 01 del bilancio regionale 1972 con la seguente denominazione: << Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l' incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto >>. All' onere annuo di lire 200 milioni previsto dal precedente articolo per gli esercizi 1973 e seguenti, si fara' fronte, nel 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di lire 200 milioni gravera' sullo istituendo capitolo n. 2815 con denominazione analoga a quella prevista dal comma precedente. Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni ai bilanci regionali relativi agli esercizi 1972 e 1973. Art. 10 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 6 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 febbraio 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |