L.R. 12 Settembre 1978, n. 52 |
Norme di integrazione della legge regionale 23 settembre 1974, n. 65.
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ARTICOLO UNICO All' art. 3 della legge regionale 23 settembre 1974, n. 65 e' aggiunto il seguente comma: << Ai fini dell' inquadramento del personale interessato ancora non inserito nei ruoli organici regionali, il servizio prestato dal personale delle associazioni allevatori presso lo Stato e la Regione e' riconosciuto ai soli effetti economici, come servizio non di ruolo secondo i criteri fissati dall' art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 e dalla legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 settembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |