L.R. 02 Febbraio 1974, n. 4 |
Disciplina regionale della caccia per l' annata venatoria 1973- 74 - Modifica art. 3 legge regionale n. 26 del 13 luglio 1973.
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Art. 1 L' art. 3 della legge regionale 13 luglio 1973, n. 26, concernente la disciplina regionale della caccia per l' annata venatoria 1973- 74, e' sostituito dal seguente: << L' esercizio venatorio della selvaggina stanziale protetta e' consentito limitatamente ai giorni di martedi', giovedi', sabato e domenica, oltreche' in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge >>. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 25 gennaio 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |