Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

Numero della legge: 50
Data: 7 ottobre 1994
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1994

L.R. 07 Ottobre 1994, n. 50
Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.



Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica effettuata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

2. Ai nuovi consorzi di bonifica di cui al comma 1 la denominazione e' attribuita dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, su proposta delle nuove amministrazioni, elette ai sensi delle vigenti disposizioni.


Art. 2
(Nuovi comprensori di bonifica - Soppressione consorzi)

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed all'unitarieta' degli interventi, tenuto conto della corretta gestione dei bacini idrografici prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, i seguenti consorzi di bonifica interregionali:
a) consorzio di bonifica Tevere-Nera;
b) consorzio Aurunco di bonifica;
c) consorzio di bonifica del Tronto, sono soppressi per la parte di territorio ricadente nel Lazio, previa intesa con le Regioni interessate prevista dagli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 2, 3 e 19 della legge regionale n. 4 del 1984, dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

2. In conseguenza del nuovo assetto territoriale e giuridico concernente la bonifica, cessano dalle loro funzioni, per quanto attiene alle attivita' di bonifica e di irrigazione previste dalla legge regionale n. 4 del 1984, i consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, che ricadono nei territori dei consorzi di bonifica.

3. Cessano, altresi', dagli attuali compiti di bonifica e di irrigazione l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

4. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione realizzate e attualmente gestite dall'E.R.S.A.L., dai consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, gia' operanti sul territorio regionale, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, attualmente in corso di realizzazione a cura degli enti di cui al comma 4, sono dai medesimi portate a compimento e, successivamente al loro collaudo, trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti sulla base di apposito formale verbale di consegna.

6. Tutte le opere pubbliche di bonifica e le opere pubbliche di irrigazione con caratteristiche regionali, realizzate e attualmente gestite dai consorzi di bonifica interregionali di cui al presente articolo, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposito formale verbale di consegna.

7. Le opere pubbliche di irrigazione, con caratteristiche interregionali, gia' realizzate nonché in corso di realizzazione, restano nella competenza dell'ente titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica.

8. Per la gestione e la manutenzione delle opere di cui al presente articolo le Regioni interessate fissano le norme statutarie specifiche sulla base delle intese previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.


Art. 3
(Statuto)

1. Gli statuti dei consorzi di bonifica debbono tenere conto del nuovo assetto organizzativo, dei nuovi limiti territoriali, dei nuovi compiti istituzionali ad essi attribuiti e di quanto previsto nella presente legge.

2. I consigli di amministrazione debbono essere integrati, mantenendo il rapporto tra membri elettivi e membri designati previsto nell'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1984, da un rappresentante designato dalla provincia nel cui territorio ricade per la maggior parte il territorio dei nuovi consorzi di bonifica.

3. I consigli di amministrazione esercitano le loro funzioni anche in mancanza delle designazioni dei rappresentanti dei comuni, delle province e della Regione.

4. La legge regionale 26 agosto 1988, n. 53 e' abrogata.




Art. 4
( Bilancio)

1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva il bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica.

2. I consorzi di bonifica, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio tipo, sono tenuti ad adeguare il regolamento concernente la gestione contabile e finanziaria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.



Art. 5
(Regolamento organico)

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento organico tipo dei nuovi consorzi di bonifica, sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dei consorzi di bonifica.



Art. 6
( Personale e patrimonio)

1. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica dell'Agro Romano, il consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese ed il consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti e' attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 3 della nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

2. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica di Latina e della bonificazione Pontina alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti e' attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 5 nella nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

3. Il personale assunto a tempo determinato presso gli esistenti consorzi di cui al comma 1 e 2, resta in servizio, presso i consorzi di nuova istituzione n. 3 e n. 5, fino alla scadenza del contratto stesso.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5, eletti ai sensi della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, provvedono all'inquadramento del personale di ruolo e di quello regolarmente assunto a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica preesistenti di cui ai commi 1 e 2 nell'organico dei consorzi di nuova istituzione, sulla base del regolamento organico tipo di cui all'articolo 5.

5. I consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5 subentrano ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai consorzi di bonifica preesistenti salvaguardando i diritti acquisiti del personale in servizio alla data di insediamento dei consigli di amministrazione eletti in seguito all'applicazione della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei contratti nazionali collettivi di lavoro.

6. Il patrimonio immobiliare e mobiliare nonché il patrimonio progetti dei consorzi di bonifica preesistenti, di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito ai consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5. 7. Le sedi dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5 sono stabilite dai nuovi consigli di amministrazione regolarmente eletti. 8. Le opere di bonifica e di irrigazione, nonché il patrimonio immobiliare e mobiliare, situati nel territorio gia' del consorzio di bonifica di Latina, ora ricadente nel consorzio di bonifica n. 4, sono attribuiti allo stesso.



Art. 7
(Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi)

1. I dipendenti dei consorzi di bonifica, possono essere distaccati o comandati dalla Giunta regionale a prestare servizio presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale, presso altri enti pubblici ed enti locali della Regione o presso le strutture della Regione stessa, qualora le esigenze di servizio lo permettano, su specifica e motivata deliberazione dei consorzi di appartenenza e degli enti destinatari, previo assenso dei dipendenti interessati.

2. Nel provvedimento di distacco o di comando, adottato ai sensi della normativa vigente, deve essere indicata la durata del distacco o del comando stesso.

3. Il comando e il distacco non possono avere durata superiore ad un biennio e non possono essere rinnovati.

4. Tutti gli oneri a carattere economico e previdenziale concernenti il comando e il distacco sono a carico degli enti presso i quali vengono comandati o distaccati i dipendenti di cui al comma 1.

5. E' consentita altresi' la mobilita' del personale tra gli enti di cui al comma 1, mediante trasferimento, qualora sussistano posti disponibili nelle relative piante organiche e venga espresso con atto deliberativo l'assenso delle amministrazioni e dei dipendenti interessati.


Art. 8
(Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica. Modifica alla legge regionale n. 4 del 1984)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 1984, e' sostituito dai seguenti:

"2. Il piano e' predisposto dalla Giunta regionale, acquisite le proposte dei consorzi di bonifica, delle province, delle comunita' montane e dei comuni interessati a ciascun comprensorio.

2-bis. Le proposte dei consorzi di bonifica debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale la Giunta regionale prescinde dalla proposta stessa.

2-ter. Le proposte delle province, delle comunita' montane e dei comuni debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. In difetto, esse si intendono irricevibili.

2-quater. Il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti nella legge 18 maggio 1989, n. 183".



Art. 9
(Opere di bonifica eseguite su concessione dello Stato o della Regione)

1. Le opere di bonifica eseguite dai consorzi su concessione dello Stato o della Regione, una volta collaudate sono consegnate ai consorzi stessi.



Art. 10
(Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono affidate in concessione ' ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane e dei comuni singoli o associati.

2. Le opere pubbliche di bonifica di rilevante utilita' pubblica e sociale di cui all'articolo 1 1, comma 4, sono mantenute e gestite dai consorzi di bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione.

3. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, non rientranti tra quelle indicate nell'articolo 1 1, comma 4, provvedono i consorzi di bonifica.

4. La Regione puo' partecipare alle spese di manutenzione di cui al comma 3 con un contributo annuale, in funzione delle disponibilita' del bilancio regionale, che puo' essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa.

5. Possono partecipare alle spese di manutenzione, di cui al comma 3, con un contributo annuale che puo' essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa, le amministrazioni provinciali, le comunita' montane, i comuni singoli o associati.

6. 1 contributi di cui ai commi 4 e 5 non sono cumulabili oltre il 100 per cento della spesa.

7. La progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di carattere civile infrastrutturale, nelle nuove aree di operativita', possono essere affidate in concessione ai consorzi di bonifica dalla Regione, dalle amministrazioni provinciali, dalle comunita' montane e dai comuni singoli o associati. Tali opere, successivamente al loro collaudo, sono consegnate ai comuni.

8. Allo scopo di consentire una migliore attivita' manutentoria delle opere pubbliche di bonifica, i consorzi sono autorizzati ad inserire nelle perizie per gli interventi manutentori di cui ai comma 3 e 4 somme a disposizione per l'acquisto di mezzi meccanici idonei all'esecuzione degli interventi stessi.

9. Le somme a disposizione per l'acquisto dei mezzi meccanici di cui al comma 8 non possono superare il 15 per cento dell'assegnazione disposta nel programma regionale di riparto dei fondi destinati alle manutenzioni previste nel comma 4.

10. L'espropriazione per pubblica utilita' di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Gli immobili espropriati fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile regionale.

11. Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinenti alla bonifica sono rilasciate, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato e il settore regionale "Opere e lavori pubblici" competente per territorio. La deliberazione di concessione deve anche contenere il disciplinare d'oneri cui la concessione stessa e' subordinata.».


Art. 11
(Costituzione, soppressione, fusione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 19

1. Alla costituzione, alla soppressione, alla fusione ed alle modifiche degli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.».



Art. 12
(Composizione del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio di amministrazione e' costituito da venti membri, compresi i' membri nominati dai comuni e dalla provincia con superficie prevalente nel territorio consortile ed un membro nominato dal Consiglio regionale, competente nelle discipline finanziarie ed in materia di bonifica e di irrigazione.».


Art. 13
(Elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 23

I. Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto.

2. 1 consorziati, in virtu' delle funzioni e delle attivita' attribuite ai consorzi di bonifica nell'articolo' 1 sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola.

3. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

4. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

5. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.
7. La quarta sezione e' riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola.

8. Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalita' ed attuare gli interventi previsti nell'articolo 1, sono assegnati dodici consiglieri da eleggere. Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola sono assegnati tre consiglieri da eleggere.

9. L'elezione del consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

10. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto che e' uguale, personale e non delegabile e che e' esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

1 I. Il consorziato iscritto in piu' sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni, che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente.

12. Lo statuto del consorzio determina le modalita' di presenta ione delle liste, della costituzione dei seggi, dello svolgimento delle votazioni e degli scrutini.

13. 1 verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire all'ufficio "Controllo enti" dei settore 640 della Regione entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

14. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati all'ufficio di cui al comma 13
entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo consortile.

15. La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione e puo' provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni.».


Art. 14
(Elezioni nei consorzi di nuova istituzione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 1984, sostituito dal seguente:

«Art. 24

I. In caso di costituzione di -nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusioni di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all'articolo 19, la Giunta regionale nomina un commissario il quale deve entro sei mesi indire le elezioni.

2. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita ai sensi dell'articolo 29.».



Art. 15
(Presidente e comitato esecutivo. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 25

I. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente tra i propri membri eletti dall'assemblea dei consorziati.

2. li comitato esecutivo e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da cinque membri eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a non piu' di due terzi dei membri da eleggere, rispettando la proporzione di cui al comma 1 dell'articolo 22. 3. Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.».


Art. 16
(Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

1. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«9. Il bilancio di previsione, le variazioni, l'assestamento ed il rendiconto generale sono approvati dalla Giunta regionale previa trasmissione alla commissione consiliare permanente per l'agricoltura entro sessanta giorni dal ricevimento e previo parere della stessa.
Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento si intendono approvati.».


Art. 17
(Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 28

I. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' seguenti.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 640 della Regione:
a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni;
b) le deliberazioni concernenti il regolamento organico e le relative modificazioni ed integrazioni;
c) le deliberazioni concernenti il regolamento per la gestione contabile e finanziaria e le relative modificazioni ed integrazioni;
d) le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui con il contributo della Regione sugli interessi;
e) le deliberazioni che comportino la determinazione di attivare investimenti superiori a lire 500 milioni, con finanziamento consortile;
f) le deliberazioni concernenti varianti agli investimenti di cui alla lettera e).

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento.

4. Il controllo su tutte le altre deliberazioni e' delegato all'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca. Tali deliberazioni diventano esecutive qualora l'assessore non le annulli entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 64,1 della Regione.

5., Le deliberazioni di cui ai comma 2 e 4 debbono pervenire all'ufficio "Controllo enti" dei settore 640 della Regione entro otto giorni dalla loro adozione. In difetto, si intendono decadute.

6. L'esecutivita' delle deliberazioni e' sospesa se, nei termini indicati dai comma 2 e 4, siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

7. Sono trasmesse alla Regione secondo le modalita' di cui al comma 5 ma non soggette al controllo le deliberazioni concernenti:
a) i rapporti individuali di lavoro, relativi all'applicazione di contratti collettivi di lavoro escluse le assunzioni e l'affidamento di mansioni superiori;
b) le spese di economato;
c) le liquidazioni di somme per opere, forniture e servizi derivanti da contratto o convenzioni gia' sottoposti a controllo;
d) le convocazioni del consiglio di amministrazione;
e) le ratifiche delle deliberazioni presidenziali;
f) le resistenze in giudizio.

8. Nei casi di comprovata e motivata urgenza, che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, gli organi consortili possono dichiarare le proprie deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 2, immediatamente eseguibili quando in tal senso ricorra il voto favorevole dei due terzi dei componenti del collegio deliberante. Tali deliberazioni debbono pervenire entro il termine perentorio di tre giorni dalla loro adozione all'ufficio "Controllo enti" del settore 640 della Regione. In difetto, esse si intendono decadute. L'assessore decide entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

9. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, e' sospesa.

10. Ugualmente sospeso e' l'esercizio del controllo sulle deliberazioni consortili, comunque inviate all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca nei medesimi periodi di cui al comma 2. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni di cui ai comma 9 e 10, e' comunque esercitato entro il 30 settembre ed il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate.».


Art. 18
(Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 4 del 1984, e' sostituito dal seguente:

«Art. 31

1. Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all'adeguamento degli statuti, predispongono un piano
per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario.

2. Il piano deve comunque prevedere:
a) la revisione dell'organico del consorzio in relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni di istituto;
b) la ridefinizione delle entrate finanziarie tenuto conto della situazione contributiva derivante dall'applicazione della presente legge;
c) le modalita' per il raggiungimento del pareggio di bilancio e l'eliminazione dell'indebitamento.

3. Il piano di cui al comma 1 e' adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, ed inviato alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il piano, il relativo impegno di spesa, l'autorizzazione a contrarre mutui ai sensi della legge regionale 18 settembre 1978, n. 54, e la concessione del contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle passivita' accertate.

5. Qualora nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rendesse inadempiente nei confronti delle prescrizioni stabilite dalla Regione nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29.».



Art. 19
( Finanziamenti regionali)

1. Per accedere ai finanziamenti regionali di cui alla legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla presente, l'importo minimo della contribuenza ordinaria media riferita ad un ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell'anno precedente, e' fissato in L. 20.000.

2. L'importo del gettito della contribuenza ordinaria di bonifica puo' essere adeguato ogni due anni secondo l'indice statistico delle rilevazioni dei beni al consumo.


Art. 20
(Norma transitoria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta, per l'indicazione della prima assemblea dei consorziati nei consorzi di cui all'articolo 1.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 il commissario ad acta, predispone lo schema di tutti gli atti presupposti, ivi compreso lo statuto consortile, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai commissari gia' nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1984.


Art. 21
(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.