L.R. 03 Aprile 1978, n. 9 |
Interpretazione del primo comma dell' art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.
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ARTICOLO UNICO Ai fini dell' attuazione del primo comma dell' art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, per incremento netto del capitale sociale relativo alle cooperative di nuova costituzione deve intendersi l' ammontare dell' intero capitale sociale versato alla chiusura del primo esercizio, dedotte le quote che eventualmente dovranno essere rimborsate. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 marzo 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |