Comitato regionale per i lavori pubblici

Numero della legge: 5
Data: 31 gennaio 2002
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/2002

L.R. 31 Gennaio 2002, n. 5
Comitato regionale per i lavori pubblici


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:
Art. 1
(Comitato regionale per i lavori pubblici)

1. E' istituito il comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato comitato, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale.

Art. 2
(Composizione e costituzione del comitato)

1. Il comitato è composto dai seguenti membri, aventi diritto di voto:
a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di lavori
pubblici, che lo presiede;
b) otto dirigenti di area del dipartimento di cui alla lettera a);
c) un dirigente dell’area avvocatura e consulenza.

2. Il comitato è composto, altresì, dai soggetti di seguito indicati, che sono invitati a partecipare alle sedute senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al comma 3, qualora gli argomenti posti all’ordine del giorno lo richiedano:
a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
b) i rappresentanti delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici di Roma e del Lazio;
c) i rappresentanti delle Soprintendenze archeologiche di Roma, del Lazio, di Ostia Antica, dell’Etruria Meridionale;
d) il rappresentante della Soprintendenza scolastica interregionale;
e) dirigenti delle strutture regionali interessate;
f) otto esperti, rispettivamente, uno su questioni giuridico – amministrative in materia di lavori pubblici, uno in restauro conservativo, uno in progettazioni di strutture anche in zona sismica, due in progettazioni di opere stradali e trasporti, due in progettazioni di opere idrauliche, uno in progettazioni di opere marittime e portuali, designati dalla Giunta regionale ed esterni alla Regione.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono designati ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e hanno diritto di voto.

4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto:
a) tecnici e studiosi particolarmente esperti delle questioni sottoposte all’esame del comitato;
b) i rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti privati che hanno
        richiesto il parere.
5. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova Giunta.

Art. 3
(Competenze del comitato)

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:
a) progetti, definitivi o esecutivi, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore ad una soglia minima fissata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, relativi a:
1) opere pubbliche di competenza della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale, da realizzare direttamente o tramite concessionari;
2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;
3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione;
      b) piani e programmi settoriali regionali relativi ad opere pubbliche e, in particolare, alla viabilità, ai trasporti, agli acquedotti, alla difesa del suolo e ai porti, fatti salvi i pareri sulle implicazioni di tipo territoriale ed urbanistico, di competenza del comitato regionale per il territorio ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
      c) proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale e, in particolare, di strade regionali e provinciali e di porti;
      d) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, il cui importo dei lavori a base di gara uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma;
      e) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma e da realizzare con finanziamenti regionali o con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione.

2. Su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, il comitato esprime, altresì, pareri su:
a) qualsiasi altro progetto, definitivo o esecutivo, relativo ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a);
b) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere del comitato i progetti e le questioni relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 4
(Attività consultiva delle strutture decentrate dell’assessorato regionale competente
in materia di lavori pubblici)

1. Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti dall’articolo 3, comma 1 lettera a).

2. Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, altresì, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, pareri sui progetti e sulle proposte di cui all'articolo 3, comma 2, il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere delle strutture di cui ai commi 1 e 2 i progetti e le proposte relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 5
(Decadenza e obbligo di astensione dei membri del comitato)

1. I membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), sono dichiarati decaduti dall'incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato un legittimo impedimento, per più di tre volte consecutive alle sedute a cui sono regolarmente invitati.

2. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle riunioni che abbiano per oggetto:
a) atti alla cui redazione abbiano partecipato o ai quali siano comunque, anche indirettamente, interessati;
b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendano o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.

Art. 6
(Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti
alle relative sedute)


1. Ai componenti del comitato e ai partecipanti alle relative sedute previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e comma 4, lettera a) spetta il trattamento economico determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia minima prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), è fissata in lire tre miliardi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 2, alla costituzione del comitato.

3. A decorrere dalla data di costituzione, il comitato subentra nelle funzioni della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla medesima seconda sezione e non ancora conclusi alla data di nomina del comitato di cui alla presente legge.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di costituzione del comitato sono abrogate:
a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6 e successive modificazioni, che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la medesima legge regionale n. 6/1993 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2, della legge regionale n. 38/1999;
b) l'articolo 12, commi 1 e 2, e l'articolo 39 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 rientrano nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 11421 del bilancio di previsione della Regione.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 31 gennaio 2002


Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.