| L.R. 17 Settembre 1974, n. 45 |
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Interventi a favore della cooperazione agricola.
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Art. 1 La Regione Lazio assume iniziative volte a promuovere e sostenere la cooperazione in agricoltura, come strumento di sviluppo economico - sociale e di partecipazione. Art. 2 Negli anni finanziari 1974 e 1975 alle cooperative ed ai consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed attuano ammassi volontari la Regione puo' concedere un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente, ivi compresa, la corresponsione di acconti ai conferenti. Il concorso della Regione e' ragguagliato alla differenza fra gli interesse calcolati al tasso fissato ai sensi dell' art. 34 della legge 2 giugno 1961 n. 454, e gli interessi da porre a carico delle cooperative, calcolati al tasso agevolato nella misura prevista dalle norme in materia di credito agrario, vigenti al momento della concessione del prestito. Art. 3 Alle associazioni regionali delle cooperative operanti nel Lazio, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, negli anni finanziari 1974 e 1975 sono concessi finanziamenti ordinari annuali per attivita' promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola. I fondi destinati ai finanziamenti di cui al comma precedente, sono ripartiti annualmente fra le associazioni: - per il 50% in parti uguali tra le stesse; - per il 50% in proporzione diretta al numero delle cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni associazione, al numero dei soci delle cooperative, al volume di attivita' desumibile dal bilancio delle cooperative. La Regione altresi' concede finanziamenti ordinari annuali - negli anni finanziari 1974 e 1975 - alle organizzazioni professionali regionali piu' rappresentative dei contadini coltivatori diretti che - nel quadro delle loro finalita' istituzionali - svolgono attivita' volte: a) alla preparazione ed alla formazione di quadri contadini dirigenti delle forme associative e cooperative; b) alla propaganda, alla divulgazione, ed allo sviluppo dell' associazionismo e della cooperazione; c) alla organizzazione di convegni, congressi, seminari e viaggi di studio; d) all' assistenza legale, fiscale, tributaria, sindacale e professionale della categoria; e) alla collaborazione con la Regione nei suoi piani e programmi di sviluppo della impresa contadina diretto - coltivatrice singola o associata. I fondi destinati al finanziamento di cui al comma precedente saranno ripartiti annualmente dall' Assessore alla Agricoltura su parere della Commissione. Art. 4 Negli anni finanziari 1974 e 1975 la Regione concede una tantum alle cooperative agricole che gestiscono o hanno in corso di realizzazione propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, il concorso sugli interessi di mutui che le stesse possono contrarre per la trasformazione di passivita' onerose, assunte prima della entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli impianti sociali o per la copertura di maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni. Il beneficio di cui al precedente comma e' concesso per la parte di spesa non assistita da concorso finanziario dello Stato e della CEE. I mutui di cui al comma precedente sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi, per una quota pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e la percentuale che deve restare a carico del beneficiario, ai sensi delle norme vigenti in materia di credito agrario agevolato, al momento della concessione del prestito. Art. 5 Le domande intese a fornire delle agevolazioni previste dal precedente articolo vengono presentate agli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura competenti per territorio. Le domande che riguardano iniziative ricadenti in due o piu' province sono presentate all' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura nella cui giurisdizione si trova la sede sociale della cooperativa. La Giunta regionale provvede, previa istruttoria tecnico - amministrativa degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura, su proposta dell' Assessorato regionale dell' Agricoltura alla programmazione degli interventi, alla approvazione delle iniziative e alla concessione e liquidazione delle agevolazioni. Art. 6 Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di cooperative composte in prevalenza di coltivatori diretti. Art. 7 Per gli interventi previsti nella presente legge e' autorizzata la spesa di L. 5.900.000.000 in ragione di L. 2.950.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. All' onere previsto per l' anno 1974 in L. 2.950.000.000 si fara' fronte per L. 2.150.000.000 mediante prelievo dal cap. 2982 del bilancio 1974; per L. 800.000.000 mediante prelievo dal cap. 2981 del bilancio 1974. In relazione a cio' la partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio 1974, viene ridotta da L. 1.000.000.000 a lire 200.000.000 e corrispondentemente si sostituisce la partita n. 8 con importo di L. 800.000.000 per << Interventi a favore della cooperazione agricola >>. L' annualita' di spesa conseguente al limite di impegno di L. 800.000.000 di cui al precedente comma, ultima parte, verra' iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali a tutto l' esercizio finanziario 1993. Art. 8 La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: cap. 2759 con denominazione << Contributi alle associazioni regionali delle cooperative e alle organizzazioni professionali regionali dei contadini coltivatori diretti >> lire 350.000.000 di cui L. 150.000.000 per gli interventi di cui al comma 1 dell' art. 3, L. 200.000.000 per gli interventi di cui al comma 3 dell' art. 3; cap. 2760 con denominazione << Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione >> L. 1.800.000.000; cap. 2761 con denominazione << Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per le passivita' onerose >> L. 800.000.000. Art. 9 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |