Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 Dicembre 1979, N.93e Successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto:" costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita'sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi socialicon quelli sanitari, in attuazione della legge 23-12-1978, N.833,Istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del presidente della repubblica 24 LUGLIO 1977, N. 616 >>.

Numero della legge: 10
Data: 7 febbraio 1981
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1981

L.R. 07 Febbraio 1981, n. 10
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 Dicembre 1979, N.93e Successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto:" costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita'sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi socialicon quelli sanitari, in attuazione della legge 23-12-1978, N.833,Istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del presidente della repubblica 24 LUGLIO 1977, N. 616 >>.

(Pubblicato nel B.U. 28 febbraio 1981, n. 6)


ARTICOLO UNICO

All' articolo 46 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 sono aggiunti i seguenti commi:

<< Per le unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma i relativi comitati di gestione restano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale, successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Restano altresi' in carica fino al rinnovo dei relativi consigli comunali i rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni amministrative per l' anno 1981 in seno alle assemblee generali delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.