| L.R. 09 Giugno 1975, n. 59 |
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Modifica ed integrazione della legge regionale n. 45 del 17 settembre 1974.
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Art. 1 L' art. 4 della legge regionale n. 45 del 17- 9- 1974 e' sostituito dal seguente: << La Regione concede alle cooperative e agli Enti di sviluppo agricolo che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, o hanno in corso tali opere, i seguenti benefici per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni: a) per le opere per cui sia stata presentata la domanda di accertamento finale successivamente al 1° gennaio 1973 e per quelle in corso di realizzazione alla data del 30- 9- 1974, un contributo in conto capitale fino al 40% dei maggiori oneri e il concorso sugli interessi dei mutui gia' contratti o che saranno contratti per la copertura della restante quota non coperta dal contributo. La Giunta, su parere della Commissione Agricoltura ed in base al programma che sara' formulato, determinera', nei limiti massimi del 40%, il contributo in conto capitale da concedere; b) per le opere non considerate nella precedente lettera a), il concorso sugli interessi dei mutui gia' contratti o che saranno contratti per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni. I benefici in favore degli Enti di sviluppo sono riservati agli impianti gestiti o destinati ad essere gestiti da cooperative e loro consorzi. I benefici di cui al presente articolo sono concessi per opere che alla entrata in vigore della legge n. 45 del 17- 9- 1974 hanno ottenuto concorso finanziario dello Stato italiano e/ o della CEE e per la parte di spesa ammissibile non coperta da tale concorso finanziario. Art. 2 I mutui di cui al precedente articolo sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi per una quota pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e la percentuale che deve restare a carico del beneficiario, ai sensi delle norme vigenti in materia di credito agrario agevolato, al momento della concessione del prestito. Art. 3 L' art. 5 della legge n. 45 del 17- 9- 1974 e' sostituito dal seguente: << Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente art. 4 dovranno essere presentate all' Assessorato per l' Agricoltura e Foreste che provvedera' all' istruttoria in merito. La Giunta regionale, su proposta di detto Assessorato e su parere della Commissione consiliare all' agricoltura provvedera' alla programmazione degli interventi, all' approvazione delle iniziative, nonche' alla concessione e liquidazione dell' intervento regionale >>. Art. 4 L' art. 8 della legge n. 45 del 17- 9- 1974 e' sostituito dal seguente: << La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: cap. 2759 con denominazione << Contributi alle associazioni regionali delle cooperative e alle organizzazioni professionali regionali dei contadini coltivatori diretti >> lire 350.000.000 di cui L. 150.000.000 per gli interventi di cui al comma 1 dell' art. 3, L. 200.000.000 per gli interventi di cui al comma 3 dell' art. 3; cap. 2760 con denominazione << Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione >> L. 1.800.000.000; cap. 2781 con denominazione: << Contributi a cooperative e ad Enti di sviluppo per maggiori oneri sostenuti per la realizzazione di impianti sociali >> di L. 800.000.000 >>. Art. 5 Nel bilancio 1975 la spesa per concorso sugli interessi dei mutui previsti nella presente legge fara' carico al cap. 2961 << Concorso sugli interessi per mutui di miglioramento per passivita' onerose L. 800.000.000 >>. Art. 6 L' annualita' di spesa conseguente al limite di impegno di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo verra' iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali fino a tutto l' esercizio finanziario 1994. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |