Determinazione dell' indennita' di partecipazione alle sedutedel comitato regionale e delle sezioni decentrate dicontrollo sugli atti degli enti locali.

Numero della legge: 69
Data: 12 novembre 1983
Numero BUR: 32
Data BUR: 19/11/1983

L.R. 12 Novembre 1983, n. 69
Determinazione dell' indennita' di partecipazione alle sedutedel comitato regionale e delle sezioni decentrate dicontrollo sugli atti degli enti locali.

(Pubblicata nel B.U. 19 novembre 1983, n. 32)


Art. 1
(Misura dell' indennita')

L' indennita' di presenza prevista dall' articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate e' fissata nella seguente misura:
L. 60.000 al presidente od a chi lo sostituisce in sua assenza;
L. 45.000 a tutti gli altri componenti.


Art. 2

(Modalita' di determinazione delle misure successive )

A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge, le misure fissate al precedente art. 1 possono essere rideterminate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.
Le rivalutazioni di cui al comma precedente potranno essere determinate per periodi non inferiori ad un anno e dovranno essere calcolate entro il limite dei due terzi delle variazioni intervenute, dopo l' ultima rivalutazione, negli indici relativi all' indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' aumento eventuale non puo' comunque superare il limite del 10 per cento degli importi vigenti all' atto della nuova determinazione.


Art. 3
(Ordini di accreditamento)

Per il pagamento, mediante ordini di accreditamento, delle spese di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, il limite fissato dall' art. 30, quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' elevato a lire 50 milioni.


Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge nell' anno 1983 si fara' fronte con lo stanziamento previsto al capitolo n. 25021 dell' esercizio finanziario 1983.
Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


Art. 5
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.