L.R. 02 Maggio 1995, n. 18 |
Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della societa'denominata: "Agenzia romana per la preparazione del Giubileo".
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(Pubblicata nel B.U. 04 maggio 1995, n. 12, S.O. n. 5) Art. 1 (Finalita') 1. Per la celebrazione dell'Anno Santo, Giubileo del 2000, al fine di far fronte alle esigenze di carattere eccezionale derivanti dall'evento, la Regione partecipa alla costituzione di una societa' per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici e di diritto pubblico, denominata: «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo», ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e degli articoli 2458 e seguenti del codice civile. Art. 2 (Procedure di costituzione) 1. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla societa' «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo», ed in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale di previsione, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. Di tali atti ed accordi e' data immediata comunicazione al Consiglio regionale. 2. La partecipazione della Regione alla societa' e' subordinata all'accertamento che lo statuto della societa' preveda: a) che l'oggetto sociale consista nell'assicurare l'unitarieta' degli interventi necessari per la preparazione del Giubileo ed il loro coordinamento, sotto il profilo sia progettuale che operativo, in attuazione degli indirizzi che verranno impartiti dagli enti competenti, nonché nel garantire il controllo delle realizzazioni e l'informazione pubblica su tutte le attivita' di preparazione del Giubileo; b) che venga riservata ai competenti organi degli enti partecipanti la nomina, nel consiglio di amministrazione della societa', di una rappresentanza paritetica per ciascun ente; c) che venga istituito un comitato tecnico-consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza degli operatori pubblici e privati sui quali ricadono le maggiori responsabilita' realizzative. 3. Il rappresentante della Regione nella societa' e' nominato nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti ed e' vincolato, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione. 4. In attesa della nomina di cui al comma 3, la Regione sara' rappresentata in seno alla societa' dal Presidente della Giunta regionale. Art. 3 (Norma finanziaria) 1. All'onere della spesa per le finalita' di cui alla presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al capitolo n. 29002, lettera e), del bilancio regionale 1995 per un importo di L. 3 miliardi. Pari stanziamento e' contenuto nel bilancio regionale pluriennale per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 2. Nel bilancio regionale 1995 viene istituito il capitolo n. 28120 denominato «Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della societa' denominata Agenzia romana per la preparazione del Giubileo 2000» con lo stanziamento di L. 3 miliardi. Art. 4 (Urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |