Interventi per l'adeguamento e il riassetto della viabilita' cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori a 50 mila abitanti.

Numero della legge: 44
Data: 10 settembre 1993
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1993

L.R. 10 Settembre 1993, n. 44
Interventi per l'adeguamento e il riassetto della viabilita' cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori a 50 mila abitanti.

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1993, n. 26, S.O. n. 1).

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, al fine di far fronte alla particolare condizione di disagio relativa alla circolazione stradale nei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori a 50.000 abitanti, contribuisce alla sistemazione della viabilita' cittadina finanziando progetti tesi alla realizzazione di opere infrastrutturali per lo snellimento del traffico, l'adeguamento della struttura viaria e relative soste, nonché alla riqualificazione e all'ammodernamento della rete stradale esistente.


Art. 2
(Procedure)

1. I finanziamenti avverranno su presentazione di progetti esecutivi da parte dei comuni interessati i quali provvederanno all'affidamento dei lavori con le procedure di legge, previo parere della seconda sezione del Comitato tecnico consultivo regionale.


Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Per la prima attuazione delle finalita' di cui alla presente legge, per l'esercizio 1993, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, di cui lire 2 miliardi ciascuno per Frosinone, Latina, Rieti e complessive lire 3 miliardi per i comuni superiori a 50.000 abitanti, alla cui copertura si provvedera' con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1993 del capitolo n. 39002, lettera a).

2. La predetta somma viene iscritta al capitolo n. 31230 che si istituisce ed assume la seguente denominazione: «Spese per l'adeguamento ed il riassetto della viabilita' cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori ai 50.000 abitanti».

3. Alla copertura di eventuali ulteriori oneri si provvedera' con apposito stanziamento che verra' definito con legge di approvazione del bilancio regionale.


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.