Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)».

Numero della legge: 22
Data: 20 giugno 1994
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1994

L.R. 20 Giugno 1994, n. 22
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)».



Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)» e' cosi' sostituito:

1. L'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)» e' cosi' sostituito:



Art. 2

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e ad integrazione di quanto viene introitato dal consorzio (Co.Ba.L.B.) sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico, e' autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 1.000 milioni che sara' iscritta al capitolo n. 51430 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 denominato: «Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)».

2. Alla copertura della spesa si provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 31303 del bilancio regionale per il medesimo anno 1994.

3. Il Co.Ba.L.B. e' autorizzato ad utilizzare il contributo
anche per le spese di allaccio ai servizi (ENEL, SIP, ed altro) e le spese notarili e tecniche connesse con le pratiche di espropriazione ed asservimento delle aree necessarie. Per gli anni successivi, tale contributo, sara' determinato sulla base delle disponibilita' di bilancio.

4. Il Consorzio (Co.Ba.L.B.) e' tenuto a' presentare all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati.

5. L'erogazione del contributo avverra' con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.