Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97concernente: " Istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio ".

Numero della legge: 79
Data: 12 dicembre 1989
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1989

L.R. 12 Dicembre 1989, n. 79
Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97concernente: " Istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio ".

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1989, n. 36)


Art. 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 e' sostituito dal seguente:

" Art. 1

1. La Regione, per contribuire alla diffusione della cultura musicale ed in riferimento alle competenze attribuite dall' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove, in collaborazione con l' Accademia nazionale di Santa Cecilia, l' istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio. ".


Art. 2

1. L' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 e' sostituito dal seguente:

" Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle selezioni e delle attivita' dell' orchestra e' istituito un comitato artistico organizzativo composto da non piu' di 4 membri, di cui fanno parte di diritto il presidente dell' Accademia nazionale di Santa Cecilia e l' assessore alla cultura della Regione Lazio.

2. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ed e' presieduto, a rotazione, dai due membri di diritto, ciascuno per un anno, ad iniziare dall' assessore regionale.

3. Il comitato delibera:
1) il testo e la pubblicazione del bando di concorso;
2) l' ammontare, l' assegnazione ed il pagamento delle borse di studio;
3) il programma annuale di attivita' dell' orchestra;
4) il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
5) gli acquisti, le alienazioni e gli altri atti necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge e per il proprio funzionamento;
6) la graduatoria per la selezione dei componenti l' orchestra con le eventuali integrazioni previste dal regolamento di cui al precedente articolo 3.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell' assessorato alla cultura non inferiore all' ottava qualifica funzionale.

5. Gli atti del comitato sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dell' Accademia di Santa Cecilia, il quale svolge nei confronti dei comitato l' attivita' di cui al primo comma dell' articolo 15 della legge 14 agosto 1967, n. 800. ".


Art. 3

1. Dopo l' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 e' inserito il seguente articolo:
" Art. 4- bis

1. Le entrate e le spese necessarie per le selezioni, per le borse di studio e per le attivita' dell' orchestra giovanile saranno contenute in un bilancio autonomo, sia preventivo che consuntivo, amministrato dal comitato di cui al precedente articolo 4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono allegati ai rispettivi bilanci dell' Accademia nazionale di Santa Cecilia e, pertanto, sono predisposti entro i termini di cui all' articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni. Tale ultima disposizione andra' in vigore dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ".


Art. 4

1. Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 e' sostituito dal seguente:

" 1. Ai fini del finanziamento dell' orchestra, il comitato artistico - organizzativo presenta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attivita' per l' anno successivo ".

2. Al medesimo articolo 5 e' aggiunto il seguente quarto comma:

" 4. Il finanziamento avverra' in favore del comitato artistico - organizzativo dell' orchestra giovanile del Lazio con quietanza del suo presidente. ".


Art. 5

1. L' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 e' abrogato.


Art. 6
(Norma transitoria)

1. La nomina del comitato artistico - organizzativo avvenuta ai sensi del precedente testo dell' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, numero 97 si considera valida qualora fra i componenti figurino i membri di diritto.


Art. 7

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.