Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.

Numero della legge: 83
Data: 3 giugno 1985
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1985

L.R. 03 Giugno 1985, n. 83
Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17)



Art. 1

I termini per l' espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' articolo 4 ed all' articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, sono prorogati come segue:
a) al 31 dicembre 1985, per gli adempimenti relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985;
b) al 30 giugno 1986, per gli adempimenti relativi all' anno 1986.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.