L.R. 03 Giugno 1985, n. 83 |
Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17) Art. 1 I termini per l' espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' articolo 4 ed all' articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, sono prorogati come segue: a) al 31 dicembre 1985, per gli adempimenti relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985; b) al 30 giugno 1986, per gli adempimenti relativi all' anno 1986. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |