Istituzione dei profili professionali di funzionario esperto per la divulgazione agricola, ottava qualifica funzionale, e di istruttore esperto per la divulgazione agricola, sesta qualifica funzionale.

Numero della legge: 38
Data: 11 aprile 1985
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1985

L.R. 11 Aprile 1985, n. 38
Istituzione dei profili professionali di funzionario esperto per la divulgazione agricola, ottava qualifica funzionale, e di istruttore esperto per la divulgazione agricola, sesta qualifica funzionale.


(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12)


Art. 1

In attesa che venga approvata la legge che disciplina il servizio di assistenza tecnica, divulgazione e formazione agricola, e di informazione socio - economica e che si provveda all' individuazione, nell' ambito del ruolo del personale degli uffici regionali, di cui all' art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, dei profili professionali ed alla determinazione del relativo contingente, vengono individuati nell' organico della ottava e della sesta qualifica funzionale, rispettivamente i profili professionali di funzionario esperto per la divulgazione agricola e di istruttore esperto per la divulgazione agricola e ed il relativo contingente viene provvisoriamente fissato in venti posti per il profilo di funzionario e in dieci posti per il profilo di istruttore.
Il funzionario curera' il coordinamento ed il controllo delle varie fasi di assistenza tecnica e divulgazione agricola nonche' di informazione socio - economica.
L' istruttore curera' la gestione aziendale, l' elaborazione di piani di sviluppo aziendale, la consulenza tecnica sulle produzioni agricole, nonche' collaborera' alla impostazione e realizzazione di programmi di divulgazione.
Sia i funzionari che gli istruttori saranno assegnati esclusivamente ai settori dell' Amministrazione regionale decentrata per l' agricoltura.
Alla copertura dei posti istituiti con la presente legge, si provvedera' attraverso pubblico concorso, per titoli ed esami, nel rispetto del disposto dell' art. 11 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.
Per la partecipazione ai concorsi, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l' accesso all' impiego regionale, e' richiesta la laurea in scienze agrarie od in scienze biologiche od in scienze naturali per il concorso alla qualifica di funzionario ed il diploma di perito agrario od agrotecnico per il concorso alla qualifica di istruttore.
Nella quantificazione dei titoli il 60 per cento del punteggio dovra' essere riservato alla valutazione delle attivita' svolte presso la Regione dai tecnici laureati e diplomati vincitori delle borse di studio istituite con le deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 1977, n. 1358 e 29 dicembre 1977, n. 6453.
Per i candidati che siano stati vincitori delle borse di studio di cui al comma precedente, il requisito del limite di eta' va accertato con riferimento alla data del bando con il quale sono state messe a concorso le borse di studio medesime.


Art. 2

All' onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con la dotazione ordinaria di cui al capitolo n. 27205 del bilancio regionale per l' anno 1985. Per gli anni successivi la copertura finanziaria sara' assicurata con i relativi provvedimenti legislativi finanziari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.