L.R. 03 Novembre 1977, n. 42 |
Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.
|
Art. 1 A far tempo dal 1° luglio 1975, l' indennita' per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base all' art. 27 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e' regolata in base alle competenze complessive mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura: a) 100 per cento al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta; b) 85 per cento ai vice presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta; c) 75 per cento ai segretari del Consiglio, ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed al presidente del Collegio dei revisori dei conti; d) 65 per cento ai consiglieri regionali. Art. 2 a) I consiglieri regionali hanno diritto ad un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto. b) Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo della residenza e la sede del Consiglio regionale e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1977, nella seguente misura: L. 100.000 fino a 40 chilometri; L. 130.000 fino a 60 chilometri; L. 170.000 fino a 100 chilometri; L. 200.000 oltre 100 chilometri. Tale rimborso non compete ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio. Art. 3 Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull' indennita' di cui all' art. 1 e' applicata una decurtazione di L. 20.000 (ventimila) per ogni giornata di assenza ingiustificata dalla seduta di Consiglio e dagli organismi consiliari della Regione. La decurtazione di cui al comma precedente viene effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante le votazioni per appello nominale. Le somme ricavate in applicazione dei commi precedenti saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui all' art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. Art. 4 Ai consiglieri regionali che, per l' espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete: a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennita' di L. 126 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria; b) una diaria per ogni giornata di L. 20.000 aumentata a L. 25.000 per i viaggi all' estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione e' elevata al venti per cento per i viaggi all' estero. Art. 5 a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. b) A far tempo dal 1° luglio 1975, i contributi vengono trattenuti ogni mese dall' amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto. c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all' art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. Art. 6 A far tempo dal 1° luglio 1975, l' ammontare mensile dell' assegno vitalizio e' determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle competenze mensili lorde di cui all' articolo 1, lettera d) della presente legge, pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l' assegno vitalizio: TABELLA RISTRUTTURATA ai sottoelencati anni di contribuzione sono applicate le seguenti percentuali sulle competenze mensili lorde: // anni 5 30%; // anni 6 35%; // anni 7 40%; // anni 8 45%; // anni 9 50%; // anni 10 55%; // anni 11 57%; // anni 12 59%; // anni 13 61%; // anni 14 63%; // anni 15 65%. Per i consiglieri regionali che sono stati in carica nella prima legislatura regionale e che sono stati rieletti nella seconda, l' anzianita' - agli effetti dell' applicazione del comma precedente - decorrera' dal giugno 1970. La presente norma non si applica ai consiglieri cessati dal mandato con la prima legislatura del Consiglio regionale per i quali rimarra' valido il trattamento previsto dall' art. 15 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973. Art. 7 L' art. 21 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973 viene cosi' sostituito: << A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, l' ammontare dell' assegno di riversibilita' al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di diritto di famiglia, e' stabilito in percentuale sull' assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere nella misura seguente: a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all' assegno: sessanta per cento; b) al coniuge superstite con i figli aventi diritto all' assegno: sessanta per cento aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento; nel caso in cui il coniuge ed i figli aventi diritto facciano parte di distinti nuclei familiari: cinquanta per cento per il coniuge e cinquanta per cento per i figli ripartito fra questi ultimi in parti uguali; c) al figlio superstite avente diritto all' assegno: sessanta per cento; quando i figli siano piu' di uno l' assegno va aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento ed e' ripartito fra essi in parti uguali; d) negli altri casi: cinquanta per cento. L' assegno di reversibilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare >>. Art. 8 E' istituito presso il Consiglio regionale un fondo di solidarieta' tra i consiglieri della Regione Lazio con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati. Il fondo di solidarieta' e' alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, nonche' dagli interessi sulle somme costituenti il fondo e da eventuali elargizioni. Tutti i consiglieri sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. A far tempo dal 1Ø luglio 1975, i contributi vengono trattenuti ogni mese dall' amministrazione del Consiglio regionale nella misura del tre per cento delle competenze mensili lorde, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per le spese di trasporto. L' ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell' art. 7 della presente legge, ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo. La liquidazione del premio di reinserimento di cui al primo comma viene fissata e determinata, a far tempo dal 1Ø luglio 1975, nella misura pari all' ultima mensilita' delle competenze lorde, detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto, percepite in carica dal consigliere cessato, moltiplicato per ogni anno di effettivo mandato nel servizio, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilita'; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non e' considerata. Per i consiglieri regionali che sono stati in carica nella prima legislatura regionale e che sono stati rieletti nella seconda, l' anzianita' - agli effetti dell' applicazione del comma precedente - decorrera' dal giugno 1970. Art. 9 Ogni disposizione in contrasto con la presente legge e' abrogata. In particolare sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8. Art.10 All' onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 12685 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1977, concernente il fondo di riserva, ed integrazione di lire 100.000.000 degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza ed in termini di cassa, al cap. 10111 << spese per le indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>. Nei progetti << Servizi istituzionali - funzionamento del Consiglio regionale >> codice 2201 e << Amministrazione comune a piu' progetti >> codice 2309 sono apportate le variazioni conseguenti a quanto disposto dal precedente comma. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 novembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 novembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |