L.R. 17 Aprile 1978, n. 19 |
Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici extraospedalieri.
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Art. 1 Le autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare gabinetti di analisi extraospedalieri per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di cui all' art. 193 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, nonche' gabinetti aperti all' esterno per pazienti non ricoverati di istituti o di case di cura di cui all' art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e in special modo ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico in vitro, vengono rilasciate in base ai criteri fissati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. I criteri di cui al precedente comma riguardano gli standards dei requisiti tecnico - strutturali e della qualita' e quantita' del personale. Il provvedimento consiliare di cui al primo comma stabilisce il termine massimo per l' adeguamento ai requisiti richiesti dei presidi sanitari anteriormente autorizzati. Art. 2 Fino all' entrata in vigore della normativa tecnica prevista dall' articolo precedente e comunque non oltre i sei mesi non possono essere rilasciate autorizzazioni per l' apertura o la messa in esercizio di nuovi presidi, ne' per l' ampliamento di quelli autorizzati e tuttora esistenti. Eventuali deroghe a tale divieto possono essere autorizzate dalla Giunta regionale previa consultazione nella commissione sanita' in presenza di situazioni di oggettiva carenza segnalate dai medici provinciali, previa consultazione dei comuni interessati nell' ambito del comprensorio della unita' locale dei servizi sociali e sanitari. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 aprile 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |