DISCIPLINA REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Numero della legge: 27
Data: 9 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

L.R. 09 Luglio 1998, n. 27
DISCIPLINA REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

S.O. n.2

S O M M A R I O


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Finalita'

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Funzioni amministrative della Regione

Art. 5 - Funzioni amministrative delle province

Art. 6 - Funzioni amministrative dei comuni




CAPO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ATTUAZIONE DEI PIANI




Art. 7 - Programmazione regionale

Art. 8 - Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti

Art. 9 - Anagrafi regionali

Art. 10 - Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 11 - Piani provinciali

Art. 12 - Modalita' di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali

Art. 13 - Poteri sostitutivi della Regione

Art. 14 - Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche

Art. 15 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche

Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti

Art. 17 - Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti

Art. 18 - Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione

Art. 19 - Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani Art. 20 - Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti




CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI




Art. 21 - Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani

Art. 22 - Utilizzo di materiali riciclati

Art. 23 - Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attivita' di volontariato

Art. 24 - Finanziamento degli impianti e delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione

Art. 25 - Abrogazioni



CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 26 - Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali

Art. 27 - Efficacia dei piani esistenti

Art. 28 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche

Art. 29 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche

Art. 30 - Discariche in esercizio

Art. 31 - Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti

Art. 32 - Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse

Art. 33 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti

Art. 34 - Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani

Art. 35 - Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

Art. 36 - Procedure di valutazione di impatto ambientale

Art. 37 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Art. 38 - Contributi per la raccolta differenzia dei rifiuti urbani

Art. 39 - Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse

Art. 40 - Disposizioni finanziarie




CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e definisce, altresi', ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni nonche' della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale.



Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle attivita' di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, cosi' come definiti dall'articolo 7 del d.lgs. 22/1997.

2. La disciplina prevista per i rifiuti urbani dalla presente legge, si estende ai rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo quanto previsto dai regolamenti comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).




Art. 3
(Principi)

1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:
a) garantire il rispetto delle esigenze igenico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettivita' ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai piu' bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
b) tenere conto della pianificazione territoriale
salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
c) promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
d) favorire la raccolta differenziata;
e) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosita' dei rifiuti;
f) adottare modalita' e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;
g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi;
h) favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti piu' vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessita' di smaltimento in impianti specializzati;
i) perseguire l'obiettivo della regionalizzazione
dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali;
l) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.



Art. 4
(Funzioni amministrative della Regione)

1. Competono alla Regione:
a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) il coordinamento e la verifica di conformita' con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare;
d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonche' l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione;
e) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti che siano comprese nel territorio di piu' comuni e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;
f) l'adozione del regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
g) l'approvazione dei progetti degli impianti rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonche'
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 22/1997;
h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del d.lgs 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di smaltimento;
i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonche' alla frantumazione degli inerti, secondo le modalita' di cui all'articolo 15;
l) le attivita' in materia di spedizione transfrontaliere di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993;
m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione;
n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.

2. Salve diverse disposizioni contenute nella presente legge, i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono adottati dai competenti organi regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni sulla organizzazione regionale.



Art. 5
(Funzioni amministrative delle province)

1. Sono attribuite alle province:
a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12;
c) l'attivita' di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, ed il controllo e la verifica degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle relative disposizioni, previste di cui al Titolo V, Capo I, del d.lgs. 22/1997, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;
e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'articolo 20, nonche' la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse.

2. Sono delegate alle province:
a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonche' delle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attivita' di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95;
d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

3. Le province provvedono, altresi', all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonche' dei piani provinciali.



Art. 6
(Funzioni amministrative dei comuni)


1. Sono attribuite ai comuni:
a) l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata;
b) l'adozione dei regolamenti per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio, e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;
d) l'attivita' di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del d.lgs. 22/1997 per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti.

2. Sono delegate ai comuni:
a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

3. I comuni possono delegare o subdelegare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l. 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunita' montane.




CAPO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ATTUAZIONE DEI PIANI





Art. 7
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della l.r. 17/1986.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:
a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'articolo 23 del d.lgs. 22/1997;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicita' nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonche' le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessita' di smaltire in impianti specializzati;
d) le tipologie, le quantita' e l'origine dei rifuti da recuperare o smaltire;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento;
g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime;
i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia;
l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4 del d.lgs. 99/1992;
m) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste; n) la propria durata.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' adeguato secondo le modalita' di cui all'articolo 17 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

6. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso.

7. Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'articolo 9 prevede:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
c) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.



Art. 8
(Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti)

1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti, definendo i contenuti essenziali dei progetti stessi.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede anche all'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica o di messa in sicurezza non sottoposte ad approvazione.

3. Le linee-guida sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).




Art. 9
(Anagrafi regionali)


1. La Giunta regionale istituisce:
a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica;
b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle indicazioni contenute nei piani provinciali;
c) l'anagrafe delle discariche e degli impianti di incenerimento non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati i dati necessari per l'accertamento del tributo speciale di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che le province ed i comuni devono inviare alla Regione relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2.

2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute ed aggiornate dalla struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi elenchi sul BUR.



Art. 10
(Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani)

1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991, approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei comuni, dei relativi regolamenti comunali.

2. Il regolamento-tipo, che e' pubblicato sul BUR, prevede, tra l'altro, disposizioni per:
a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente;
b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
f) assimilare per qualita' e quantita' rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato.




Art. 11
(Piani provinciali)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le province adottano, secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della l.r. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:
a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti;
b) le modalita' e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia;
c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonche' delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale;
e) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti;
f) la propria durata.

3. I piani provinciali, adottati ai sensi dei commi precedenti, sono sottoposti a verifica di conformita' da parte della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformita' rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale lo rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento del piano provinciale alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformita' siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 15, comma 2, della l. 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati sul BUR.

5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalita' previste per la loro adozione.




Art. 12
(Modalita' di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione.

2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:
a) le finalita';
b) la durata;
c) le modalita' di coordinamento da parte della provincia;
d) le modalita' di funzionamento della conferenza di cui al comma 3;
e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, puo' attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 24 della l. 142/1990 e successive modificazioni.

3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento e' assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali.




Art. 13
(Poteri sostitutivi della Regione)

1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalita' previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali, il potere sostitutivo e' esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.




Art. 14
(Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche)

1. La Regione e la provincia competenti all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 15, sulla base delle direttive contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera i), indicano, con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul BUR.




Art. 15
(Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche)

1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'articolo 14.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) indicazione del sito dell'impianto o della discarica in conformita' alle previsioni del piano provinciale;
b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;
c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;
d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;
e) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.

3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al comma 2, ha inizio d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'articolo 14.

4. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

5. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati ed i membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono, in tale sede, collegialmente il proprio parere. Alla conferenza convocata dalla provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede.

6. Alle conferenze previste dal comma 5 possono essere invitati a partecipare anche i richiedenti l'autorizzazione o loro rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

7. La conferenza procede alla valutazione del progetto entro novanta giorni dalla sua convocazione tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'articolo 14. Qualora il progetto rientri tra quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il termine rimane sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilita' ambientale.

8. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza e sulla base delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione dell'impianto o della discarica. L'approvazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del d.lgs. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

9. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessita' di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 8 e' effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione ai piani provinciali.

10. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, del d.lgs. 22/1997.

11. I soggetti che intendano ralizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), presentano apposita domanda al comune competente per territorio, corredata dal relativo progetto.

12. Il progetto di cui al comma 11 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) indicazione del sito dell'impianto;
b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito;
c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformita' al d.p.r. 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;
d) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

13. Per la valutazione del progetto di cui al comma 11, il comune convoca un'apposita conferenza, cui partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali, coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede, ed approva il progetto secondo le modalita' e con gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

14. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacita' di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformita' degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata.

15. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero previsto dall'articolo 16. In tal caso gli enti indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attivita' di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.

16. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto o la discarica sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.




Art. 16
(Autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, autorizzano le attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. L'autorizzazione e' concessa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato. Essa dura cinque anni ed indica in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;
c) le precauzioni per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;
f) gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e del ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie.




Art. 17
(Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti)

1. Chiunque abbia contaminato, anche accidentalmente, i suoli e le acque superficiali e sotterranee e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:
a) deve notificare entro quarantotto ore alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, la situazione di inquinamento;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competente, gli interventi adottati per non aggravare la situazione di inquinamento e contenerne gli effetti;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento deve presentare il progetto di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti, predisposto sulla base delle linee-guida di cui all'articolo 8, alla Regione e al comune.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), la Regione o il comune, secondo le rispettive competenze indicate all'articolo 4, comma 1, lettera e), e all'articolo 6, comma 1, lettera c), convocano una conferenza di servizi. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano, tra gli altri, i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, i membri del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata i quali esprimono, in tale sede, collegialmente, il loro parere. Alla conferenza convocata dal comune partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il loro parere in tale sede.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alla valutazione del progetto ed alla trasmissione delle proprie conclusioni alla Regione o al comune, che, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza da esso previsti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili, attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi adeguati, i limiti di accettabilita' richiesti, puo' contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonche' all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del d.lgs. 22/1997, l'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

6. Il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

7. Qualora i responsabili della contaminazione non provvedano, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza sono realizzati d'ufficio, dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.




Art. 18
(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. La Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le modalita' di cui agli articoli 15 e 16, in quanto applicabili, localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai piani provinciali.

2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione delle attivita' di cui al comma 1 sono ridotti alla meta' qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a cinque tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni che devono, pero', essere limitate alla durata prestabilita delle prove stesse.

3. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' di un anno, salvo proroga che non puo' eccedere comunque i due anni, concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti, da effettuarsi da parte della Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla l.r. 74/1991, sulla base di apposito studio di impatto ambientale.




Art. 19
(Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani)

1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio, su richiesta dei comuni interessati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa approvazione da parte della provincia di un progetto. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

3. Nei casi in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, le stazioni di trasferimento sono attivate previa comunicazione alla provincia competente per territorio.



Art. 20
(Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)

1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'articolo 31, comma 2, del d.lgs. 22/1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti o autosmaltimento e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del d.lgs. 22/1997, e' subordinato a semplice comunicazione di inizio di attivita', a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/1997. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, e' inviata dall'interessato alla provincia territorialmente competente ed e' rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione ed accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attivita' o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla provincia, a conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente.




CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 21
(Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.

2. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione puo' affidare ad universita' e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attivita' degli enti locali. La Regione puo', altresi', avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, previsto dalla l.r. 74/1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate.




Art. 22
(Utilizzo di materiali riciclati)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 22/1997 l'amministrazione regionale copre il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso. Tale disposizione si applica anche alle amministrazioni degli enti dipendenti dalla Regione nonche' degli enti locali.

2. La Regione, nella realizzazione di lavori ed opere pubblici di interesse regionale, promuove l'utilizzazione di materiali riciclati per una quota pari almeno al quindici per cento.

3. La Regione promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel territorio regionale. La Regione incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione.

4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:
a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di compost di qualita' ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;
b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici, all'acquisto di articoli prodotti con materiali plastici riciclati;
c) prevedere nei capitolati di appalto per mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.



Art. 23
(Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attivita' di volontariato)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonche' gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove l'educazione e la formazione professionale in materia ambientale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti.

2. La Regione, inoltre, promuove ed incentiva, tramite le province, le attivita' di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attivita' possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della l.r. 29/1993, nonche' con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986.




Art. 24
(Finanziamento degli impianti e delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione)

1. Le spese relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione ed alla realizzazione di varianti sostanziali degli stessi, nonche' all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti, sono a carico degli enti pubblici e dei soggetti privati destinatari delle autorizzazioni.

2. La Regione contribuisce al finanziamento delle iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata dei rifiuti ed incentiva, altresi', le attivita' di raccolta differenziata promosse da cooperative e da piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi per un periodo non superiore a cinque anni dalla loro costituzione.

3. Agli oneri concernenti i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 2 si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione.




Art. 25
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abrogate.

2. La disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, della l.r. 38/1995, resta in vigore fino al completamento degli interventi ivi previsti e per i quali siano gia' stati avviati i relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge.




CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE





Art. 26
(Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali)

1. Entro il termine di cui all'articolo 22, comma 7, del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle linee-guida per l'elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti approvate con deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 96 e della prima annualita' del programma triennale di interventi per i rifiuti urbani di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo piano regionale di gestione dei rifiuti, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 7.

2. A seguito della pubblicazione del piano di cui al comma 1, le province adottano i piani provinciali o adeguano quelli di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), con le modalita' di cui all'articolo 11.




Art. 27
(Efficacia dei piani esistenti)

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti piani provinciali producono i loro effetti:
a) la prima annualita' del programma di cui alla del. cons. reg. 353/1997 e le linee guida per la elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti di cui alla del. cons. reg. 96/1996;
b) i piani provinciali adottati dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della l.r. 38/1995, previa verifica di conformita' di cui all'articolo 11 alle linee-guida indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del d.lgs. 22/1997.




Art. 28
(Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche)

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, i soggetti interessati presentano alla Regione o alla provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la verifica di conformita' dei piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), apposita domanda per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche, corredata dal relativo progetto.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'esatta ubicazione e delimitazione dell'impianto o della discarica;
b) la descrizione delle caratteristiche geologiche,
idrogeologiche e paesaggistiche del terreno;
c) la descrizione delle caratteristiche tecniche
dell'impianto o della discarica;
d) la capacita' e le modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
e) la relazione economica e contabile, contenente l'analisi dei costi;
f) le modalita' di captazione e depurazione del percolato.

3. La Regione o la provincia, per l'approvazione dei progetti degli impianti e delle discariche di cui al comma 1, convocano la conferenza prevista dall'articolo 15 secondo le procedure e con gli effetti ivi previsti.

4. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessita' di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 3 e' effettuata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modificazione o integrazione ai piani provinciali.

5. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto stesso.

6. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacita' di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformita' degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.

7. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 29. In tal caso gli enti di cui al comma 1 autorizzano le attivita' di smaltimento e recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.


8. Per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita', si applicano, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Qualora dette procedure siano gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse vengono definite ai sensi della l.r. 38/1995.




Art. 29
(Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche)

1. La Regione o la provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all'articolo 28, con le modalita' indicate nell'articolo 16.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla prestazione, da parte dei soggetti gestori degli impianti e delle discariche, di idonee garanzie fidejussorie.




Art. 30
(Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio)

1. Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicati nella prima annualita' del programma di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), o nei piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), sono autorizzati dalla Regione o dalla provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, con le modalita' fissate dagli articoli 28 e 29, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse.

2. In sede di autorizzazione la Regione o la provincia possono imporre, ove necessario, prescrizioni per il proseguimento dell'attivita' di discarica.




Art. 31
(Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti)

1. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'articolo 12.

2. I consorzi cui e' stata affidata la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della l.r. 38/1995, sono soppressi a decorrere dall'organizzazione della gestione unitaria prevista dall'articolo 12. Fino all'organizzazione suddetta alla gestione del consorzio provvede un commissario straordinario nominato dalla Regione, cui e' affidato anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore:
a) lo stato di consistenza delle risorse patrimoniali e finanziarie;
b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e la specifica professionalita';
c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti.

3. I soggetti privati concessionari del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. La concessione e' prorogata fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'articolo 12 nel caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa.

4. Alla scadenza della concessione di cui al comma 3, per i fini indicati dall'articolo 12, i beni e gli impianti dei concessionari sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione di cooperazione prevista dall'articolo 12.




Art. 32
(Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse)

1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione l'elenco delle aree interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio.

2. Entro i successivi quattro mesi la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla l.r. 74/1991, propone al Consiglio regionale un programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse, di seguito denominato programma per la bonifica.

3. Il programma per la bonifica, che viene approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul BUR, deve contenere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione delle zone da bonificare;
c) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.

4. La Regione, tenendo conto delle priorita' indicate dal programma per la bonifica e delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti.

5. La Regione approva i progetti, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla l.r. 74/1991.

6. La bonifica delle aree interessate da discariche dismesse di proprieta' privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del programma per la bonifica da parte del Consiglio regionale. Trascorso tale termine, provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni.

7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il periodo 1994/1999.




Art. 33
(Sezione regionale del catasto dei rifiuti)

1. In attesa della costituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 11 del d.lgs. 22/1997, e' gestita dalla competente struttura regionale.



Art. 34
(Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani)

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, la Regione puo' approvare, sentita la competente commissione consiliare, progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali ed autorizzare l'esercizio delle relative attivita' con le modalita' indicate dagli articoli 15 e 16, in quanto compatibili, previa valutazione delle effettive necessita' di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi.

2. Qualora le province abbiano adottato i piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), le autorizzazioni previste dal comma 1 sono rilasciate dalla Regione o dalle province secondo le rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 5.




Art. 35
(Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della l.r. 38/1995, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 22/1997.

2. Entro il termine di cui all'articolo 57, comma 4, del d.lgs. 22/1997, le autorizzazioni indicate nel comma 1, sono adeguate sulla base della nuova classificazione dei rifiuti, a cura dell'autorita' che le ha rilasciate.




Art. 36
(Procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15 e 28 per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.




Art. 37
(Raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26, i comuni, singoli o associati, attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in conformita' alla del. cons. reg. 96/1996.

2. La Regione approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani da parte delle province e dei comuni.

3. Sono fatte salve le iniziative in materia, attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81.




Art. 38
(Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'articolo 37.

2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Regione contestualmente all'approvazione degli interventi presentati dalle province o dai comuni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.




Art. 39
(Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse)

1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel programma di cui all'articolo 32.

2. La Regione concede i contributi contestualmente all'approvazione dei progetti degli interventi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali fini e a condizione che sia regolarizzato il versamento alla Regione da parte dei comuni, se gestori delle discariche interessate, del tributo speciale previsto dalla l.r. 28/1997.




Art. 40
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dagli articoli 5 e 6, si provvede mediante istituzione per memoria nel bilancio regionale di previsione per il 1998 del capitolo n. 52106 con la seguente denominazione: "Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 7, si provvede mediante istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con la seguente denominazione: "Anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate" e nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 03385 con la seguente denominazione: "Rimborso dell'anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate".

3. Per le finalita' di cui all'articolo 25, comma 2, per il solo esercizio finanziario 1998, e' iscritta sul capitolo n. 52127 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la somma di lire 600.000.000=, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.

4. All'onere finanziario di cui all'articolo 38 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di lire 3.000.000.000= iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani".

5. All'onere finanziario di cui all'articolo 39 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di lire 3.595.000.000= iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale ai comuni per le opere relative alla bonifica delle discariche dismesse".

6. Il capitolo n. 52103 viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione 1998 per la sola gestione dei residui passivi ed il relativo stanziamento di lire 2.070.000.000= e' trasferito al capitolo n. 52105 del medesimo bilancio.

7. Lo stanziamento del capitolo n. 52105 e' integrato di lire 1.000.000.000= mediante utilizzazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 52152.

8. Alla determinazione della spesa relativa all'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei relativi esercizi finanziari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.