L.R. 06 Aprile 1978, n. 13 |
Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, relativa a nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali.
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Art. 1 Dopo il quarto comma dell' art. 1 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e' aggiunto il seguente comma: << La misura del contributo di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' determinata con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al successivo art. 2, settimo e ottavo comma, in relazione alle prevedibili disponibilita' sullo stanziamento complessivo >>. Art. 2 Il settimo e ottavo comma dell' art. 2 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 sono sostituiti dai seguenti commi: << Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, la Giunta regionale predispone la delibera con la quale si accerta la regolarita' delle domande di contributo, si determina l' entita' della spesa ritenuta ammissibile a contributo, si stabilisce l' ordine di priorita' delle domande di contributo secondo i criteri indicati nell' art. 1 e si autorizza la spesa nell' ambito dello stanziamento pluriennale di cui al successivo art. 4. La delibera predisposta dalla Giunta e' approvata con atto del Consiglio regionale >>. In sede di prima applicazione la delibera, di cui al comma precedente, prendera' in considerazione tutte le domande di contributo pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge e sara' adottata entro i successivi sessanta giorni. Art. 3 L' art. 3 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, e' sostituito dai seguenti articoli: << Art. 3 - Il contributo viene erogato all' ente beneficiario con le seguenti modalita': il 20 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell' incarico ai progettisti; il 20 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico per il quale e' stato concesso sia stato adottato; il 20 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico per il quale e' stato concesso sia stato trasmesso per l' approvazione alla Regione o all' ente a cio' delegato; il residuo 40 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico sia stato approvato e la relativa delibera pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modalita' di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell' art. 1 sono stabilite con la deliberazione consiliare di cui al settimo e ottavo comma dell' art. 2. Art. 3- bis - Il contributo viene revocato e le somme erogate sono soggette a ripetizione, se lo strumento urbanistico per il quale esso e' stato concesso sia revocato dall' ente beneficiario. Ove lo strumento urbanistico venga restituito per rielaborazione dalla Regione o dall' ente delegato, la parte residua del contributo si trasferisce sullo strumento urbanistico adottato in sede di rielaborazione >>. Art. 4 A modifica di quanto disposto dall' art. 4 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, l' autorizzazione di spesa per gli anni finanziari dal 1978 al 1981 e' elevata a complessive L. 2.000 milioni, di cui L. 600 milioni per l' anno 1978. La predetta spesa di L. 600 milioni per l' anno finanziario 1978 rientra negli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310204 del relativo stato di previsione. Ai sensi del quinto comma dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le quote di spesa relative agli anni dal 1979 al 1981 saranno determinate con la legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 6 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 aprile 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |