L.R. 14 Gennaio 2005, n. 3 |
"Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche"
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 "Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale" da ultimo modificato dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16) 1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 52/1982, da ultimo modificato dalla l.r. 16/2003, è sostituito dal seguente: "4. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo sono introitati dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico". La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 14 gennaio 2005 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |