Modifica della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973: Funzionamento dei gruppi consiliari.

Numero della legge: 55
Data: 2 agosto 1979
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1979

L.R. 02 Agosto 1979, n. 55
Modifica della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973: Funzionamento dei gruppi consiliari.


Art. 1

A far luogo dal 1° gennaio 1979 l' articolo 3 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973 viene cosi' modificato:
" Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per spese di funzionamento rappresentato:
1) da una quota di L. 350.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;
2) da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo ".


Art. 2

A far luogo dal 1° gennaio 1979 dopo l' articolo 3 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973 viene inserito il seguente articolo:

" Articolo 3 Bis

Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l' acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell' attivita' dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all' attivita' dei gruppi stessi e particolarmente all' esame delle questioni ed all' elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, e' assegnato a ciascun gruppo consiliare a decorrere dal 1° gennaio 1979, un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale nella seguente misura: L. 300.000 per gruppi di un consigliere; L. 350.000 per gruppi da due a cinque consiglieri; L. 400.000 per gruppi con oltre cinque consiglieri ".


Art. 3


Per l' attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la maggiore spesa di lire 90 milioni, che verra' iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 528003 (contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio regionale per l' anno medesimo.
All' onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fara' fronte mediante riduzione di lire 90 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 990031 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio stesso.
Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.