Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Numero della legge: 14
Data: 24 marzo 1986
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1986

L.R. 24 Marzo 1986, n. 14
Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1986, n. 12)


Art. 1
(Ambito della presente legge)

In attesa dell' emanazione della disciplina organica sulla riorganizzazione degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale, di cui agli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge sono disciplinate le funzioni regionali di coordinamento e vigilanza delle attivita' degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio, anche nel quadro della piu' generale strumentazione sulla gestione urbanistico - edilizia e delle opere pubbliche.


Titolo I
COORDINAMENTO E VIGILANZA DELLA REGIONE


Art. 2
(Funzioni di coordinamento e vigilanza della Regione)


Le funzioni di coordinamento, promozione e controllo degli interventi e delle attivita' nel campo dell' edilizia residenziale pubblica sono svolte dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti leggi e della programmazione regionale. A tal fine la Giunta regionale si avvale dell' apporto della consulta di cui al successivo articolo 3.



Art. 3
(Istituzione della consulta regionale per l' edilizia residenziale pubblica)

E' istituita la consulta regionale per l' edilizia residenziale pubblica quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di coordinamento delle attivita' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti pubblici operanti nel campo dell' edilizia sovvenzionata nell' ambito del territorio della Regione.
La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduta dall' Assessore regionale preposto alla materia dell' edilizia residenziale pubblica o da un suo delegato ed e' composta da:
a) i presidenti degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio;
b) tre membri designati dal competente organo regionale dell' associazione nazionale dei comuni di Italia;
c) tre membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
d) il coordinatore del competente settore della Regione ed un funzionario regionale addetto al settore edilizia residenziale.
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte dal funzionario responsabile dell' ufficio competente in materia di edilizia sovvenzionata della Regione.
La consulta regionale si avvale di una segreteria tecnica ed amministrativa alla quale collaborano impiegati dell' assessorato ai lavori pubblici della Regione.
I membri di cui alla lettera c) sono designati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive categorie.
La consulta regionale esprime pareri sugli affari che vengono sottoposti dalla Regione per le finalita' di cui alla presente legge e per lo svolgimento delle proprie attivita' puo' dotarsi di apposito regolamento.
I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti la consulta sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni e sono a carico della Regione.


Art. 4
(Relazioni periodiche informative sull' attivita' degli istituti autonomi per le case popolari)

Ogni sei mesi, gli istituti autonomi per le case popolari debbono presentare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio immobiliare nonche' su tutte le altre attivita' comunque di loro competenza.
La Giunta regionale puo' disporre altre modalita' di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa, alla tenuta della contabilita' nonche' ai modi di gestione del patrimonio e dell' organizzazione e funzionamento delle strutture.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sull' attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio, riferita all' anno precedente.



Art. 5
(Interventi regionali sostitutivi)

In caso di inosservanza da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei termini previsti da norme di legge, regolamenti o provvedimenti regionali, la Giunta regionale dispone la adozione, da parte di essi, degli atti opportuni assegnando un termine congruo e, in ogni caso di ulteriore inadempienza, ferme restando le responsabilita' dei competenti organi statutari, puo' adottare essa stessa il provvedimento o l' atto anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
La Regione puo' disporre visite ed ispezioni presso gli istituti autonomi per le case popolari per accertare la legittimita' e la regolarita' delle attivita' degli istituti stessi.



Art. 6
(Controllo regionale di legittimita' e di merito)

Sono soggetti al controllo di legittimita' e di merito della Regione i provvedimenti e le deliberazioni degli istituti autonomi per le case popolari relativi ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti, alle piante organiche, al trattamento economico e normativo del personale, agli emolumenti, compensi, indennita', gettoni in favore dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale e di terzi nonche' all' alienazione del patrimonio immobiliare ed alla sua relativa gestione. A tal fine i suddetti provvedimenti e deliberazioni debbono essere trasmessi alla Giunta regionale ed all' Assessore preposto alla materia dell' edilizia entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi qualora la Giunta regionale non ne abbia pronunciato l' annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento oppure dal ricevimento dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio richiesti entro il suddetto termine.
Gli istituti autonomi per le case popolari debbono approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l' anno successivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno il conto consuntivo.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono redatti in conformita' ai principi della legislazione regionale in materia, tenuto conto della peculiare natura ed attivita' dell' ente, sulla base di uno schema - tipo predisposto dalla Giunta regionale.


Art. 7
(Comunicazione degli istituti autonomi per le case popolari riguardo ad atti non soggetti a controllo)

Di tutti gli atti diversi da quelli indicati al precedente articolo 6, esclusi quelli meramente esecutivi di atti precedenti, gli istituti autonomi per le case popolari redigono mensilmente un elenco da trasmettere alla Giunta regionale entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello della loro adozione. L' elenco e' redatto mediante dettagliata indicazione dello oggetto, dell' onere finanziario e dell' imputazione in bilancio.
Ogni atto comportante impegno di spesa deve riportare l' attestato del competente ufficio dell' istituto comprovante la copertura della relativa somma e la corretta imputazione al capitolo di spesa del bilancio preventivo. Ogni atto che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte; tale atto e' soggetto al controllo di cui al precedente articolo 6.


Art. 8
(Revoca e decadenza dei componenti i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali )

Ferme restando le norme vigenti per l' elezione e composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli istituti autonomi per le case popolari, i detti organi sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale, la quale puo' altresi' provvedere alla designazione e nomina dei componenti qualora, decorso il termine all' uopo assegnato dal Presidente della Giunta regionale, gli enti e le organizzazioni competenti, indicati all' articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non vi abbiano provveduto.
Comunque, nella composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci, i rappresentanti dei Ministeri ancorche' in carica sono sostituiti da funzionari designati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, puo' revocare il presidente di un istituto e/ o dichiarare la decadenza sua e/ o degli altri consiglieri e/ o dei componenti il collegio sindacale, per gravi motivi ovvero qualora siano venuti meno i requisiti richiesti per la nomina; il provvedimento e' assunto previa contestazione dei motivi di revoca ai suddetti membri, i quali entro i successivi trenta giorni possono far pervenire le loro osservazioni e controdeduzioni.
Il consiglio di amministrazione e/ o il collegio sindacale degli istituti autonomi per le case popolari possono essere sciolti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in caso di:
a) persistente violazione di norme di legge, di regolamento, di direttive o di indirizzi regionali oppure per altre gravi irregolarita';
b) mancata attuazione, per ritardi imputabili allo istituto o senza giustificato motivo, dei programmi costruttivi e di quelli di gestione del patrimonio immobiliare;
c) impossibilita' di funzionamento dell' organo.


Art. 9
(Composizione della commissione tecnica ex articolo 63 della legge n. 865 del 1971 )

La Commissione tecnica prevista dall' articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' cosi' composta:
a) il presidente dell' istituto autonomo per le case popolari che la presiede o suo delegato;
b) l' Assessore all' edilizia od all' urbanistica o suo delegato del comune interessato;
c) il coordinatore del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici o suo delegato;
d) il coordinatore generale dell' istituto autonomo per le case popolari;
e) il capo dell' ufficio tecnico dell' istituto autonomo per le case popolari;
f) un funzionario regionale in servizio all' assessorato regionale ai lavori pubblici designato dal competente Assessore;
g) un funzionario regionale addetto al settore competente in materia di edilizia residenziale designato dal competente Assessore;
h) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore della edilizia residenziale designati dalla Giunta regionale.
Ai componenti la commissione tecnica di cui al precedente primo comma, esclusi i funzionari regionali, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della commissione; spetta inoltre, a tutti i componenti della commissione tecnica non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute, il normale trattamento economico di missione, in conformita' alla vigente normativa regionale. Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il progettista.
L' istituto autonomo per le case popolari per il funzionamento della commissione adotta apposito regolamento, sulla base di uno schema - tipo predisposto dalla Giunta regionale.


Titolo II
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO REGIONALE TRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI


Art. 10
(Scioglimento del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari )

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio e' sciolto di diritto. La Regione succede al consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la liquidazione del suddetto consorzio, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario il quale ha il compito di procedere all' individuazione dei beni mobili ed immobili, dei rapporti giuridici e del personale dipendente del consorzio. Tali adempimenti devono essere assolti dal commissario liquidatore entro il termine massimo di tre mesi dalla sua nomina. Nei trenta giorni successivi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, determina i beni, i diritti ed i rapporti giuridici che passano alla Regione.


Art. 11
(Trasferimento per il personale del consorzio agli istituti autonomi per le case popolari del Lazio )

Il personale di ruolo del consorzio e' trasferito ad uno degli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione mediante richiesta diretta alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento al singolo istituto viene effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il personale di cui al precedente primo comma e' inquadrato anche in soprannumero, salvo assorbimento con successivo provvedimento di adeguamento dell' organico o per effetto di vacanza determinatosi nell' organico stesso.


Art. 12
(Inquadramento del personale del disciolto consorzio )

Il personale e' inquadrato nei ruoli degli stessi istituti autonomi per le case popolari del Lazio con pieno riconoscimento delle posizioni di stato giuridico, dei trattamenti economici nonche' delle anzianita' di servizio in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la vigente normativa che e' unica per tutto il personale degli istituti predetti e dei loro consorzi.
Le eventuali somme maturate a favore di ciascun impiegato ai fini del trattamento di fine servizio (indennita' di anzianita', di buonauscita, premio di servizio e similari) sono trasferite agli istituti presso i quali il relativo dipendente e' trasferito.


Art. 13
(Oneri finanziari)

Agli eventuali oneri finanziari derivanti dalla successione della Regione nei rapporti giuridici del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio, si fa' fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 08005 del bilancio regionale per il 1986, che assume la seguente denominazione: << Contributi regionali per il pagamento delle spese di gestione del consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio ed oneri finanziari comunque derivanti dalla successione della Regione nei rapporti giuridici del consorzio stesso >>.
Con successive leggi di bilancio saranno adeguati, ove occorra, gli stanziamenti del predetto capitolo di spesa.
E' abrogata la legge regionale 12 settembre 1977, n. 34.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.