Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Numero della legge: 18
Data: 16 giugno 1994
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1994

L.R. 16 Giugno 1994, n. 18
Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1994, n. 17, S.O. n. 6)


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI



Art. 1

(Finalita')

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato ed integrato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, concernente: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, istituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al servizio sanitario regionale con autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.



Art. 2
(Funzioni della Giunta regionale)

1. Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. La Giunta regionale, in particolare:
a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in particolare, allo scopo di assicurare la conformita' agli obiettivi dei piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonche' la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
c) provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie;
d) svolge funzioni di promozione di indirizzo tecnico e di
supporto delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulle imparzialita' e buon andamento della attivita', sulla qualita' dell'assistenza.

3. Nulla e' innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.



Art. 3
(Piano sanitario regionale)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione informa la propria attivita' al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale.

2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale ed e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale. La presentazione della relativa proposta deve avvenire entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Fino all'entrata in vigore dei nuovo piano e' comunque prorogata l'efficacia dei piano precedente.

3. Le indicazioni contenute nel piano hanno valore vincolante per l'attivita' programmatoria, di indirizzo e amministrativa esercitata, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere.

4. Il primo piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996 e' predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', di concerto con gli altri assessori competenti, sentiti il comitato tecnico-scientifico per la programmazione sociosanitaria regionale di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, le conferenze locali per la sanita' di cui al successivo articolo 12 nonché le universita' ed e' approvato dal Consiglio regionale entro il 30 novembre 1994.

5. Nelle more dell'approvazione del primo piano sanitario regionale di cui al comma 4, i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui alla presente legge uniformano la propria attivita' al perseguimento degli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 e, per quanto in essa non espressamente previsto, dall'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996.



Art. 4
(Relazioni sullo stato di salute della popolazione)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione dei piano sanitario regionale con allegati i consuntivi delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. La relazione sullo stato di salute della popolazione espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.


Art. 5
(Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali )

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite negli ambiti territoriali determinati dal Consiglio regionale con deliberazione del 2 marzo 1994, n. 907, le seguenti aziende unita' sanitarie locali, dotate di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:
1 )unita' sanitaria locale Roma «A»;
2) unita' sanitaria locale Roma «B»;
3) unita' sanitaria locale Roma «C»;
4) unita' sanitaria locale Roma «D»;
5) unita' sanitaria locale Roma «E»;
6) unita' sanitaria locale Roma «F»;
7) unita' sanitaria locale Roma «G»;
8) unita' sanitaria locale Roma «H»;
9) unita' sanitaria locale Latina;
10) unita' sanitaria locale Frosinone;
11) unita' sanitaria locale Viterbo;
12) unita' sanitaria locale Rieti.

2. Ulteriori modificazioni degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province interessate.

3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione la sede legale delle aziende unita' sanitarie locali in via provvisoria e provvede, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del direttore generale, ad individuarla in via definitiva.



Art. 6
(Istituzione delle aziende ospedaliere)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite le seguenti aziende ospedaliere, dotate di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:
1) complesso ospedaliero S. Camillo, Forlanini, Spallanzani - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
2) complesso ospedaliero S. Giovanni, Addolorata ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
3) complesso ospedaliero S. Filippo Neri - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

2. Fermo restando quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 1994, n. 907, ulteriori ospedali da costituire in azienda a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni possono essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione conciliare permanente che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti, dalla data di assegnazione dell'atto.


Art. 7
(0rgani)

1. Gli organi delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 5, comma 1, nonché delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 6 sono: il direttore generale; il collegio dei revisori.



Art. 8
(Direttore generale)

1. 1 direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta motivata dalla Giunta regionale, previo specifico avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' a norma dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Del predetto avviso pubblico e' data notizia anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

2. La Giunta regionale ai fini della proposta di cui al comma precedente, si avvale di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di servizi accreditata a livello nazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti aziendali.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata quinquennale rinnovabile, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto di cui al comma precedente tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono, altresi' a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Non puo' gravare sul bilancio dell'azienda nessun altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelle espressamente previste dalla legislazione vigente.

5. Decorsi cinque anni dalla stipula, il contratto decade, il rapporto di lavoro si risolve ed inizia la procedura per la nomina del nuovo direttore.
Il Consiglio regionale puo' su motivata proposta della Giunta regionale e previa valutazione dell'operato del direttore generale, procedere al rinnovo del contratto con stipula di apposito atto, sempreché la nomina intervenga entro i termini di decadenza del precedente contratto.

6. Il direttore generale cessa, altresi', dall'incarico con conseguente risoluzione dei contratto, al compimento del settantesimo anno di eta' ovvero in caso di decadenza. La decadenza e' disposta dal Consiglio regionale:
a) qualora la gestione della azienda presenti un grave disavanzo;
b) in caso di gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione;
c) per sopravvenuta incompatibilita' ovvero la sopravvenienza di una delle cause di natura penale che ostano alla nomina a direttore generale previste ai comma 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
d) in caso di assenza o di impedimento continuativo protratti per oltre sei mesi;
e) per altri gravi motivi.

7. In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal piu' anziano di eta' tra il direttore sanitario e quello amministrativo. In caso di assenza o impedimento del direttore generale per un periodo inferiore a quello che determina la decadenza, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o da quello sanitario su delega del direttore generale stesso o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano di eta'.



Art. 9
(Attribuzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera ed esercita tutti i poteri di gestione.

2. Il direttore generale, in particolare, adotta:
a) i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attivita';
b) il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale
nonché il conto consuntivo;
c) il regolamento di organizzazione interra;
d) la nomina dei membri del collegio dei revisori di cui al successivo articolo 10;
e) la pianta organica dei servizi, delle strutture e dei presidi;
j) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, e del direttore sanitario, dei quali controlla e verifica l'attivita';
g) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare nonché di accettazione di lasciti e donazioni nei limiti di cui all'articolo 23;
h) i provvedimenti concernenti la contrazione di mutui e prestiti, nei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

3. Il direttore generale inoltre:
a) attua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e adotta gli atti di gestione del personale stesso;
b) stipula le convenzioni, gli accordi e i protocolli di intesa per l'erogazione delle prestazioni nonché per lo svolgimento delle altre attivita' connesse a quelle di competenza dell'azienda;
c) fissa le tariffe per le prestazioni a pagamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
d) provvede alla nomina dei dirigenti delle strutture organizzativi dell'azienda e ne controlla e verifica l'attivita';
e) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
j) approva gli atti di gara per lavori e forniture;
g) stipula i contratti;
h) provvede alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito servizio;
i) rappresenta l'azienda nei giudizi attivi e passivi con potere di conciliare e transigere;
l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente.

4. Le deliberazioni del direttore generale sono adottate previo parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo e, ove previsto del consiglio dei sanitari e devono essere motivate, indicando, in particolare, le ragioni per le quali siano state eventualmente adottate in difformita' ai pareri predetti.

5. Al fine di. conseguire la responsabilizzazione e il decentramento dei servizi e delle attivita' nonché l'autonomia economica e finanziaria dei servizi e presidi ed in particolare, di quelli ospedalieri e dei distretti, il direttore generale puo' delegare alcune delle attribuzioni indicate al comma 3 a dirigenti dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.



Art. 10
(Nomina e funzionamento del collegio dei revisori)

l. Il collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e' composto da tre membri designati, rispettivamente:
a) dalla Giunta regionale;
b) dal Ministero del tesoro;
c) dalla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 12.

2. Nelle aziende unita' sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi, il collegio dei revisori e' integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta regionale ed uno designato dal Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori delle aziende ospedaliere e' composto da tre membri di cui due designati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero del tesoro.

4. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del tesoro a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del collegio:
a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore
generale dell'azienda;
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la
stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di
istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attivita' dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stalli regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

5. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale, il provvedimento di nomina e' notificato entro tre giorni ai componenti del collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il presidente. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'.

7. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo collegio. 1 revisori possono essere confermati.

8. In caso dei venir meno di uno o piu' componenti del collegio dei revisori per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso del venir meno di piu' di due componenti, il collegio deve essere interamente ricostituito.

9. Qualora il collegio non sia stato ricostituito nel termine
di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la ricostituzione, per inerzia del direttore generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il collegio e' costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

10. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal presidente del collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con indicazione del luogo, dei giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza' il collegio puo' essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla carica. Decade, altresi', il componente la cui assenza' ancorché giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza e' dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.

12. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il' componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennita' annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti dei direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresi', il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.



Art. 11
(Compiti del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarita' amministrativa- contabile dell'azienda unita' sanitaria locale o della azienda ospedaliera.

2. Il collegio in particolare:
a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
b) esamina il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di esercizio annuale nonché le relative variazioni ed assestamento;
c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;
d) puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'azienda;
e) redige, almeno trimestralmente, una relazione sull'andamento dell'azienda e la trasmette alla Regione, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale e, nel caso delle aziende unita' sanitarie locali, alla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 12;
j) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata
dalle disposizioni di legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del medesimo, sono notificati al collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'azienda.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori notifica al direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al riscontro positivo.

5. Il direttore amministrativo notifica al collegio dei revisori gli atti soggetti al controllo a norma dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contestualmente alla trasmissione alla Regione, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, provvedono altresi', a comunicare tempestivamente alla Regione gli eventuali rilievi notificati dal collegio dei revisori nonché il loro mancato inoltro nei termini previsti dal comma 4.

6. Relativamente al bilancio preventivo pluriennale ed annuale nonché al bilancio consuntivo annuale, il collegio dei revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione.

7. 1 revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

8. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica a norma del presente articolo emergano gravi irregolarita' nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei revisori ne da' immediata comunicazione alla Regione.



Art. 12
(Conferenza locale per la sanita')

1. I comuni esprimono il bisogno sanitario della popolazione. A tale fine in ciascuno dei comprensori socio-sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, e' istituita la conferenza locale per la sanita', composta dai sindaci dei comuni compresi nel comprensorio socio-sanitario. Per i comuni articolati nelle circoscrizioni di decentramento a norma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla conferenza locale per la sanita' partecipano il sindaco ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.

2. La conferenza locale per la sanita' ha sede presso la sede dell'azienda unita' sanitaria locale ed e' presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti.

3. Nei comprensori socio-sanitari nei quali siano compresi comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e circoscrizioni in numero superiore a cinque, la conferenza locale per la sanita' esercita le proprie funzioni attraverso un comitato di rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno.

4. Ai fini della rappresentanza di cui al comma 3 ' ciascun sindaco o presidente di consiglio circoscrizionale dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune o nella circoscrizione arrotondato a cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori e pari o superiori a cinquanta. 1 dati relativi alla popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.

5. I conteggi di cui al comma 4 sono effettuati a cura dei sindaco o del presidente del consiglio circoscrizionale rispettivamente, del comune o della circoscrizione con maggior numero di abitanti, il quale provvede all'indizione delle elezioni. Le votazioni sono effettuate con voto limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti i nominativi che hanno riportato il maggiore numero di voti. La proclamazione degli eletti e' effettuata dal sindaco o dal presidente del consiglio circoscrizionale che ha indetto le elezioni.

6. Il comitato di rappresentanza che ha sede presso la sede della conferenza locale per la sanita', elegge nel suo seno il presidente a maggioranza dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a maggioranza.

7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono delegare le proprie funzioni.



Art. 13
(Funzioni e relative modalita' di esercizio della conferenza locale per la sanita' )

1. La conferenza locale per la sanita' o il comitato di rappresentanza per la finalita' di cui all'articolo 121 comma 1:
a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita' dell'azienda unita' sanitaria locale;
b) esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell'azienda unita' sanitaria locale e rimette alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c) verifica l'andamento generale dell'attivita' dell'azienda unita' sanitaria locale;
d) contribuisce alla definizione dei piani programmatici dell'azienda unita' sanitaria locale;
e) trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore generale e alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1la conferenza locale per la sanita' o il comitato di rappresentanza, ove costituito, puo' prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell'azienda unita' sanitaria locale e chiedere notizie sull'andamento della stessa al direttore generale, al collegio dei revisori e alla Regione.

3. Il comitato di rappresentanza della conferenza locale per la sanita' informa della propria attivita' la conferenza stessa ed acquisisce dai sindaci e dai presidenti dei consigli circoscrizionali le indicazioni sui bisogni sanitari della popolazione.

4. Per la stessa finalita' di cui al comma 3, il presidente della conferenza locale per la sanita' convoca annualmente una assemblea di tutti i sindaci e presidenti dei consigli circoscrizionali compresi nel territorio dell'azienda unita' sanitaria locale.



Art. 14
(Conferenza sanitaria cittadina)

l. Per i' comuni articolati in circoscrizioni di decentramento, compresi nel territorio della azienda unita' sanitaria locale e' istituita una conferenza sanitaria cittadina composta dal sindaco che la presiede e da tutti i presidenti dei consigli circoscrizionali, con il compito di esprimere alla conferenza locale per la sanita' e al relativo comitato di rappresentanza il bisogno sanitario complessivo della popolazione del comune.



Art. 15
(Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. I servizi amministrativi e i servizi sanitari delle aziende unita' sanitarie locali o ospedaliere sono diretti rispettivamente, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacita' professionali in relazione alle funzioni da svolgere.

3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 65 anni;
b) laurea in discipline giuridiche o economiche;
c) direzione tecnica o amministrativa in posizione apicale in enti o strutture sanitarie pubbliche ovvero in strutture private di media o grande dimensione.

4. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 65 anni;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) idoneita' nazionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazione;
d) direzione tecnico-sanitaria in posizione apicale in enti o strutture sanitarie pubbliche ovvero in strutture sanitarie private di grande o media dimensione.

5. Al rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario si applica la disciplina prevista per il direttore generale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazione ed integrazioni.

6. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

7. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara
la decadenza dei direttore amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilita' o di natura penale previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, puo' sospendere, per la durata massima di sei mesi il direttore amministrativo o sanitario nei seguenti casi:
a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegategli;
b) gravi violazioni delle direttive impartite;
c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti;
e) per altri gravi motivi.

8. Nei casi di particolare gravita', ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore generale puo' disporre, sempre con le predette modalita', la revoca del direttore amministrativo e del direttore sanitario.



Art. 16
(Funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo)

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimono il parere al direttore generale sugli atti dello stesso, emanati per gli aspetti o le materie di competenza nonche' su ogni altra questione che venga loro sottoposta;
b) svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati dal direttore generale;
c) formulano, per le parti di competenza, proposte al direttore generale, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attivita';
d) curano per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i servizi alle proprie dipendenze;
e) esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli importi determinati dallo stesso;
j) determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei servizi, di rispettiva competenza, nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore generale;
g) verificano e controllano l'attivita' dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al direttore generale, anche ai fini del controllo interno di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.

2. Oltre agli atti indicati al comma 1, il direttore sanitario
presiede il consiglio dei sanitari ed il direttore amministrativo esercita i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli importi determinati dallo stesso.



Art. 17
(Consiglio dei sanitari delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - costituzione)

1. Presso ciascuna azienda unita' sanitaria locale e ospedaliera e' istituito il consiglio dei sanitari, quale organo di consulenza tecnico-sanitaria.

2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed e' composto dai seguenti membri appartenenti al ruolo sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale:
a) il direttore sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale con funzioni di presidente;
b) cinque medici in servizio presso i presidi ospedalieri;
c) due medici in servizio presso i presidi territoriali;
d) un medico veterinario;
e) un operatore sanitario laureato non medico per ciascuna delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) un operatore professionale in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
g) un operatore professionale in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. Nel consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari, mentre i rappresentanti dei medici ospedalieri di cui alla lettera b) del comma 2 sono elevati ad otto, di cui tre responsabili di dipartimento.

4. Il personale di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 deve essere in possesso di un'anzianita' in ruolo di almeno cinque anni. Tale personale e' eletto sulla base di liste distinte, formate, in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da 'nominare nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'azienda in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. Gli operatori di cui al comma 4 sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti tabelle riuniti in unico collegio elettorale. Ciascun elettore esprime, per ogni lista, un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nell'ambito della lista stessa. Gli operatori di cui alle lettere f) e g) sono eletti dal personale appartenente alla rispettiva tabella con scheda limitata ad un solo nominativo.

6. Le elezioni per la nomina dei consiglio dei sanitari sono
indette dal direttore generale dell'azienda entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e, in caso di rinnovo, almeno trenta giorni prima della scadenza del collegio. All'atto dell'indizione delle elezioni, il direttore generale fissa la data, le sedi e gli orari delle votazioni.

7. Per lo svolgimento delle elezioni, il direttore generale costituisce un ufficio elettorale composto dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da quattro dipendenti dell'azienda estratti a sorte tra il personale appartenente ai ruoli non interessati alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.

8. Le liste sono formate a cura dell'ufficio elettorale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide e sono affisse all'albo dell'azienda dal giorno della loro formazione e fino a quello delle elezioni compreso.

9. L'ufficio elettorale costituisce, nelle sedi ove avvengono le elezioni, seggi elettorali composti da tre scrutatori, di cui uno anche con funzioni di presidente ed uno di segretario, sorteggiati tra il personale che non risulti candidato nelle liste formate a norma del comma 8.

10. I seggi elettorali effettuano pubblicamente lo spoglio delle schede e redigono il processo verbale delle elezioni. Risultano eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti risulta eletto il candidato piu' anziano di eta'.

1l. Il direttore generale dell'azienda, in conformita' ai risultati delle elezioni, proclamati dal presidente dell'ufficio elettorale, provvede alla nomina del consiglio dei sanitari. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti elettivi, subentra il candidato che, nella medesima lista, risulti primo tra i non eletti.



Art. 18
(Consiglio dei sanitari, compiti e modalita' di funzionamento)

1. Il consiglio dei sanitari svolge attivita' di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti dei direttore generale.

2. Il consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:
a) le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante organiche;
b) i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi;
c) i provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attivita';
d) i piani pluriennali, i programmi annuali e i
progetti per specifiche attivita';
e) i programmi di acquisto degli impianti e delle
attrezzature sanitarie.

3. Il consiglio dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano gia' predeterminate a livello nazionale o regionale;
b) formula proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalita' ed efficienza degli stessi;
c) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il consiglio dei sanitari, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, un vice presidente ed un segretario.

5. Il consiglio dei sanitari si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione dei presidente. t altresi' convocato a richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per iscritto, e' indicato l'ordine del giorno della seduta.

6. Per la validita' delle sedute del consiglio dei sanitari occorre la maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, dei vice presidente.

7. Il presidente puo' invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in relazione alle specifiche questioni da trattare, altri operatori dell'azienda.

8. Qualora il consiglio dei sanitari non si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.

9. Le modalita' di funzionamento del consiglio dei sanitari, per quanto non previsto dalla presente legge, sono stabilite nel regolamento di organizzazione della azienda.



Art. 19
(Distretti sanitari)

1. 1 distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionari delle aziende unita' sanitarie locali, con caratteristiche di autonomia economico-finanziaria, contabile e gestionale.

2. 1 distretti assicurano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale, sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi o strutture dell'azienda unita' sanitaria locale.

3. L'individuazione della dimensione territoriale dei distretti in cui si articola ciascuna azienda unita' sanitaria locale e' determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun distretto deve coincidere con uno o piu' comuni, ovvero con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso;
b) ciascun distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;
c) nelle aree montane l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con quello dei territori delle comunita' montane ricadenti nella medesima provincia.

4. Nel caso in cui le circoscrizioni di decentramento
presentino una consistenza di popolazione residente superiore a 80.000 abitanti, la definizione dei distretti e della loro organizzazione deve essere effettuata in modo tale da favorire l'accessibilita' dei servizi da parte degli utenti.

5. I distretti svolgono, altresi', attivita' socio-assistenziali eventualmente gestite dall'azienda unita' sanitaria locale per conto degli enti locali ai sensi dell'articolo 3 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurandone l'integrazione con le attivita' di assistenza sanitaria.

6. Il provvedimento di individuazione dei distretti e' adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dal suo insediamento, sentita la conferenza locale per la sanita', ed e' trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede ad esercitare i poteri sostitutivi procedendo, contestualmente, alla risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale.

7. Ad ogni distretto e' preposto un responsabile medico a tempo pieno dell'area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica della disciplina di organizzazione dei servizi con le funzioni da stabilirsi con successivi provvedimenti regionali.



Art. 20
(Organizzazione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere )

1. La Giunta regionale e' delegata a disciplinare, con proprio atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i servizi sono organizzati in dipartimenti;
2) l'articolazione dei servizi all'interno dei dipartimenti
deve avvenire per funzioni omogenee;
3) l'organizzazione dei servizi e la gestione delle risorse devono essere improntati a flessibilita', anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale e deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
4) tutto il personale deve collaborare per il raggiungimento dei risultati dell'attivita' dell'azienda e ne e' corresponsabile;
5) gli orari di servizio, di apertura dei presidi ed uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza;
6) deve essere assicurata la massima economia di gestione;
7) deve essere realizzata, nell'ambito di ciascun servizio e, se possibile, tra servizi, l'utilizzazione integrata di presidi, strutture e personale.

2. In attesa di provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvolgono del modello organizzativo di cui all'art. 27 della legge regionale 7 gennaio 1987,
n. 5 e successive modificazioni, integrazioni e attuazioni regolamentari, in quanto compatibili con la presente legge, con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni e con il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 21
(Personale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvolgono del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni nonché del personale a rapporto convenzionale.

2. Le piante organiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono deliberate dal direttore generale per quanto riguarda la consistenza qualitativa, in conformita' ai ruoli e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 cosi' come modificati dal decreto legislativo n. 502 del 1992 per il ruolo sanitario e dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per il ruolo amministrativo; per quanto riguarda la consistenza quantitativa, in conformita' alla legge 24 dicembre 1993, n. 537.



Art. 22
(Formazione professionale)

1. Le competenze dei centri didattici polivalenti di cui alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, sono trasferite ad una apposita unita' organizzativa delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Nell'ambito del regolamento delle aziende, e' individuato il complesso delle attivita' formative di cui alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, nonché i criteri e le modalita', anche organizzativi, di svolgimento delle stesse.

3. Presso l'assessorato alla formazione professionale e' costituita una commissione regionale per la formazione professionale per la programmazione delle attivita' formative del personale socio-sanitario sulla base di quanto previsto dalla programmazione regionale e nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 e' costituita da tre dirigenti dell'assessorato alla formazione professionale, da tre dirigenti dell'assessorato alla sanita', e da un dirigente dell'assessorato ai servizi sociali nonché da un rappresentante di ciascuna delle universita' della Regione Lazio. La commissione e' presieduta dall'assessore alla formazione professionale. Le funzioni di segretario della commissione sono assicurate da un funzionario dell'assessorato alla formazione professionale di livello non inferiore all'ottavo.

5. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere propongono annualmente all'assessorato alla formazione professionale il piano annuale delle attivita' di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari sulla base degli indirizzi programmatici indicati dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti.

6. Restano ferme le competenze della consulta regionale per la
formazione degli operatori socio-sanitari al cui parere sono sottoposti i piani formativi predisposti dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti.



Art. 23
(Patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali ed aziende ospedaliere)

1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 1 1 novembre 1983, n. 638.

2. 1 suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in:
a) beni destinati alla erogazione di servizi igienicosanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

3. 1 beni di cui alla lettera a) sono trasferiti alle aziende unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

4. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, le modalita' per il trasferimento dei suddetti beni, nel rispetto della normativa che sara' emanata nella legge regionale concernente la contabilita' delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.


Art. 24
(Gestione dei beni immobili da reddito)

1. I beni immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 23 sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alle aziende unita' sanitarie locali secondo un criterio territoriale basato sull'ubicazione del bene.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni che dovra' avvenire con esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo a imposte e tasse.

3. Per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con la partecipazione regionale agli organi statutari, le aziende unita' sanitari e locali dovranno costituire, previa autorizzazione regionale, una societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel rispetto di criteri di economicita' ed efficienza e di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale ed artistico-monumentale. Il consiglio regionale approva lo statuto della predetta societa' per azioni nonché la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende unita' sanitarie locali e la societa' stessa.

4. L'utile o la perdita di esercizio debbono essere ripartiti secondo le direttive ed il
piano di riparto che sara' stabilito dalla Regione in relazione alla programmazione sanitaria regionale ed al riequilibro territoriale dei servizi.


Art. 25
(Norme di salvaguardia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla ridefinizione delle nuove piante organiche in conseguenza della costituzione delle nuove aziende, non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni funzionari apicali dei ruoli amministrativo, sanitario, professionale e tecnico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali» e successive modificazioni ed integrazioni, salvo deroga da approvare da parte della Giunta regionale per specifiche e documentate situazioni indifferibili in ordine alla funzionalita' dei servizi e fatta salva la copertura per avviso di mobilita'.

2. 1 concorsi gia' banditi per la copertura di posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano iniziate le prove di esame, sono revocati. La Giunta regionale puo' escludere dalla revoca concorsi gia' banditi per i posti non connessi alla riorganizzazione degli ambiti territoriali e al conseguente riordino della rete ospedaliera.

3. A decorrere dalla stessa data, non possono essere utilizzate le graduatorie per la copertura dei posti vacanti. La Giunta regionale puo' autorizzare, in via eccezionale, l'utilizzazione di graduatorie relative a posti non connessi con la riorganizzazione degli ambiti territoriali e con il conseguente riordino della rete ospedaliera. La Giunta regionale puo', altresi' autorizzare l'utilizzo delle graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi, per esigenze di carattere straordinario.



Art. 26
(Riorganizzazione delle unita' sanitarie locali )

1. I direttori generali, nominati ai sensi della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva trasformazione e riorganizzazione delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. 1 direttori generali provvedono in particolare:
a) alla riorganizzazione della rete dei distretti sociosanitari quale ambito per il decentramento gestionale e amministrativo di funzioni e di attivita', per la organizzazione, lo svolgimento e l'integrazione funzionale delle attivita' di base nonché all'individuazione di aree sovradistrettuali, di norma coincidenti con i comprensori socio-sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 23 aprile 1980, n. 913, cosi' come modificata con deliberazione dello stesso Consiglio regionale dei 15 luglio 1987, n. 394, per l'erogazione delle prestazioni di secondo livello;
b) alla successione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
nei rapporti giuridici facenti capo delle unita' sanitarie locali preesistenti, nonché alla rilevazione dei rapporti giuridici attivi e passivi da ricondurre alla titolarita' delle aziende ospedaliere da costituire a norma della presente legge e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla riorganizzazione dei servizi ai fini di realizzare una maggiore funzionalita' ed economicita' della gestione;
d) all'utilizzazione del personale confluito nelle aziende unita' sanitarie locali, con particolare riguardo alla nomina dei dirigenti, in conformita' alla vigente normativa, alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale e alla formazione di progetti del personale stesso ai fini della costituzione delle aziende ospedaliere nonché dell'attuazione della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, di riequilibro della rete ospedaliera, ricorrendo ai previsti processi di mobilita';
e) all'utilizzazione, e ricognizione dei beni mobili ed immobili, alla individuazione di quelli da conferire alle aziende ospedaliere nonché alla formazione delle nuove scritture inventariali;
f) alla gestione contabile e finanziaria mediante unificazione dei bilanci afferenti alle precedenti unita' sanitarie locali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 nonché per la definizione dei rapporti giuridici ed economici afferenti alle precedenti gestioni, la Giunta regionale emana direttive vincolanti nei confronti dei direttori generali e, in caso di inadempienza, esercita i conseguenti poteri sostitutivi.

3. Nella fase transitoria le funzioni di collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali sono svolte dal collegio dei revisori delle unita' sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha amministrato e gestito, nell'esercizio finanziario 1993, il maggior volume di risorse finanziarie di parte corrente.

4. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, e' svolto in regime di cootesoreria dagli istituti tesorieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sara' quello della unita' sanitaria locale che ha gestito, nell'esercizio 1993, il maggior volume di risorse di parte corrente.



Art. 27
(Funzioni di prevenzione e controllo ambientale )

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, con separato provvedimento legislativo verrano disciplinati:
a) le modalita' di esercizio della attivita' di prevenzione e controllo ambientale gia' di competenza delle unita' sanitarie locali e, in particolare, dei presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9;
b) i principi di organizzazione dei dipartimento di prevenzione delle unita' sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e le relative modalita' di collegamento con le strutture di prevenzione e controllo ambientale nonché con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.



Art. 28
(Norme per il trasferimento di beni, presidi, servizi e personale)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta tutte le misure necessarie al trasferimento dei beni, presidi, servizi, nonché dei rapporti attivi e passivi delle unita' sanitarie locali preesistenti alle aziende costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

2. Ove sia necessario effettuare un riparto di beni, presidi e servizi tra piu' aziende, gli stessi sono ripartiti secondo la loro collocazione territoriale e le attivita', fatto salvo quanto previsto all'articolo 26 nella prima attuazione della presente legge.

3. Con la stessa deliberazione il personale e' provvisoriamente assegnato all'azienda al cui ambito territoriale o di attivita' aderiscono i presidi, servizi od uffici presso i quali il personale stesso presta la propria attivita' alla data di decorrenza della costituzione della relativa azienda.

4. Per il personale appartenente agli organigrammi dei servizi a direzione centralizzata (del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) le cui attivita' sono ripartite tra piu' aziende di nuova costituzione, l'assegnazione sara' operata d'intesa tra i direttori generali.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ovvero di assegnazione provvisoria presso una azienda unita' sanitaria locale o una azienda ospedaliera diversa da quella di appartenenza e' inquadrato a domanda da presentarsi entro sessanta giorni, nell'organico della azienda unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera presso la quale presta servizio, a condizione, pero', della disponibilita' del posto in organico vacante, di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

6. Ai fini della rideterminazione delle piante organiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e' istituita una conferenza dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere presieduta dall'assessore regionale alla sanita', la quale e' tenuta a consultare le organizzazioni sindacali del personale del servizio sanitario nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale.



Art. 29
(Provvedimenti adottati)

1. Sono fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai fini della presentazione . delle domande di disponibilita' alla nomina di direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.



Art. 30
(Norma finale)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, in quanto compatibili, le norme statali e regionali vigenti.



Art. 31
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.