Canoni per la raccolta, l' allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto: tariffe e relativi massimali, modi e termini per la presentazione della denuncia ex articolo 17, legge 10 maggio 1976, n. 319.

Numero della legge: 81
Data: 1 ottobre 1979
Numero BUR: 32
Data BUR: 22/10/1979

L.R. 01 Ottobre 1979, n. 81
Canoni per la raccolta, l' allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto: tariffe e relativi massimali, modi e termini per la presentazione della denuncia ex articolo 17, legge 10 maggio 1976, n. 319.





Art. 1

Le tariffe per le diverse categorie di utenti ed i relativi massimali vincolanti per gli enti erogatori dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, sono determinati secondo i criteri dell' allegato A) alla presente legge.


Art. 2
(Destinazione dei fondi)

Il gettito globale annuo dei canoni corrisposti dagli utenti per i servizi di cui all' articolo 1 va iscritto nel bilancio dell' ente erogatore dei servizi stessi, a fronte delle spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti nonche' di investimento per nuovi impianti.
L' aliquota del canone relativa ai termini F1, F2 ed F3 delle formule tariffarie, cosi' come determinate nell' allegato A) di cui al precedente articolo 1, e' dovuta all' ente indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dei servizi.
Detta aliquota, quale cespite delegabile, puo' essere destinata a garanzia di mutui da contrarre per realizzare, migliorare, completare, ricostruire impianti per la raccolta, l' allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto.


Art. 3
(Aggiornamento massimali)

La Giunta regionale, su proposta dell' assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, puo' modificare, con propria deliberazione, i valori dei massimali dei costi unitari riportati nelle tabelle 1), 2) e 3) unite all' allegato A) di cui al precedente articolo 1.


Art. 4
(Denuncia delle utenze)

I soggetti che comunque usufruiscono dei pubblici servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, debbono denunciare agli utenti gestori dei servizi stessi, la quantita' e la qualita' delle acque scaricate nell' anno precedente alla denuncia, utilizzando appositi modelli analoghi ai modelli " B " allegati alla presente legge.
Gli enti gestori dei servizi utilizzano i dati delle denunce presentate dagli utenti per predisporre i relativi ruoli nominativi e provvedono alla riscossione dei canoni.
Gli enti gestori provvedono inoltre ad effettuare gli accertamenti eventualmente occorrenti per controllare la rispondenza alla reale situazione dei dati riportati nella denuncia e promuovono, ove occorra, l' applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e quelle stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.
La cessazione dello scarico, ovvero nuove utenze ed eventuali variazioni della qualita' e quantita' delle acque scaricate, intervenuta nell' anno precedente, debbono essere denunciate a cura dell' utente, all' ente gestore, entro il 30 giugno di ogni anno, per l' aggiornamento dei ruoli.


Art. 5
(Regolamento per l' immissione degli scarichi nella pubblica fognatura)

Gli enti gestori degli impianti predispongono il regolamento qualitativo per l' immissione degli scarichi nelle pubbliche fognature.
Detto regolamento e' approvato dai competenti organi comunali o consorziali.
Gli utenti sono tenuti ad adeguare la composizione dei propri scarichi, qualora provengano da insediamenti produttivi, alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti stessi.


Art. 6
(
Disposizioni transitorie)

In sede di prima applicazione della presente legge la denuncia di cui al primo comma del precedente articolo 4 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
A tal fine i sindaci, di intesa con gli enti gestori degli impianti, invitano, con propria ordinanza da emanarsi entro trenta giorni dalla citata data, tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica, a presentare entro i successivi novanta giorni la denuncia della quantita' e della qualita' delle acque scaricate annualmente con le modalita' previste dal primo comma del precedente articolo 4. Nell' ordinanza del sindaco sono richiamate le sanzioni di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, per omessa o ritardata denuncia.
Fino alla data del 31 dicembre 1981, qualora non fosse possibile istituire in tempo utile i ruoli delle utenze sulla base dei dati rilevati dalle singole denunce, gli enti gestori possono determinare i canoni dovuti per ciascuna utenza, allacciata all' acquedotto pubblico, effettuando le seguenti correlazioni con l' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente alla denuncia stessa:
- diritto di allaccio (termine F delle formule tariffarie):
1/ 4 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente;
- canone servizio fognature (termine f delle formule tariffarie):
1/ 2 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente;
- canone servizio depurazione (termine d delle formule tariffarie):
1/ 2 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente;
- canone smaltimento acque meteoriche (formula tariffaria T3):
1/ 4 dell' importo corrisposto dall' utente nell' anno precedente.
Per gli utenti svincolati dal pubblico servizio di acquedotto l' ente gestore provvede ad una valutazione provvisoria, salvo conguaglio.


Art. 7
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


ALLEGATO 1

Allegato A
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI UTENTI E RELATIVI MASSIMALI VINCOLANTI PER GLI ENTI EROGATORI DEI PUBBLICI SERVIZI DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI
RIFIUTO.


ALLEGATO 2

TABELLA 1
VALORI MASSIMALI DEI COSTI UNITARI
Formula per gli usi civili


ALLEGATO 3

TABELLA 2
VALORI MASSIMALI DEI COSTI UNITARI
Formula per gli usi industriali


ALLEGATO 4

TABELLA 3
VALORI MASSIMALI DEI COSTI UNITARI
Formula per le acque meteoriche


ALLEGATO 5

TITOLO DEDOTTO
Facsimile del modello di denuncia delle acque di rifiuto scaricate da soggetti civili.


ALLEGATO 6

TITOLO DEDOTTO
Facsimile del modello di denuncia delle acque di rifiuto scaricate da insediamenti produttivi.


ALLEGATO 7

TITOLO DEDOTTO
Appendice
Viene riportato il testo degli articoli 16 e 17 della legge statale 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.