L.R. 08 Febbraio 1988, n. 8 |
Norme di organizzazione per l' ammissione agli impieghi del personale delle unita' sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.
|
(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1988, n. 5) Art. 1 1. Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, e per il periodo di validita' della legge stessa, per esigenze organizzative i concorsi pubblici di ammissione all' impiego del personale delle unita' sanitarie locali sono indetti ed espletati dalle unita' sanitarie locali individuate nella tabella allegata alla presente legge, previo assenso delle unita' sanitarie locali interessate, limitatamente alle posizioni funzionali indicate all' articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, nonche' alle posizioni funzionali di cui alla tabella << 11 >>, quadro I, operatore professionale collaboratore ed alla tabella << 2 >>, quadro I, operatore professionale collaboratore dell' allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. A tal fine, le unita' sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui al comma precedente comunicano il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e posizione funzionale, all' unita' sanitaria locale individuata nella tabella stessa, la quale, previa formale richiesta e successiva autorizzazione regionale ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, indice ed espleta il pubblico concorso secondo le procedure e le modalita' di svolgimento previste dal citato articolo 9. 3. Per l' espletamento delle procedure concorsuali delle unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma, resta fermo quanto disposto all' articolo 22 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 1. Le unita' sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, previa autorizzazione regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici gia' espletati alla data di entrata in vigore della predetta legge, in applicazione dell' articolo 9, quindicesimo comma, della legge medesima, nel territorio di riferimento. Tale utilizzazione deve avvenire secondo l' ordine cronologico di approvazione delle graduatorie da parte dei comitati di gestione. Tabella Omissis |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |