L.R. 05 Ottobre 1999, n. 28 |
"MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA, ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1993, N. 21 ISTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI E ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1998, N. 46 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE"
|
s.o. n. 9 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dal comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14) 1. L'articolo 41 della l.r. 29/1997 come modificato dal comma 10 dell'articolo 43 della l.r. 14/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Ampliamento della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia) 1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, come modificata dalla presente legge, e' ampliata con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, nonche' di un'ulteriore area del comune di Collegiove secondo le perimetrazioni di cui all'allegato C. 2. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme urbanistiche transitorie riferite alla zona A e le norme di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli articoli 10, comma 3 e 11 della l.r. 56/1988, come modificata dalla presente legge.". Art. 2 (Sostituzione dell'allegato C della l.r. 29/1997 e successive modificazioni) 1. L'allegato C della l.r. 29/1997, da ultimo modificata dalla presente legge, e' sostituito dall'allegato C alla presente legge. Art. 3 (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi) 1. All'articolo 27 della l.r. 21/1993 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1bis. Sono organi dell'Agenzia regionale per i parchi: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) Il Collegio dei revisori dei conti. 1ter. Agli organi di cui al comma 1bis si applicano relativamente alla durata in carica ed alla determinazione dei compensi le disposizioni previste nella legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni per il Consiglio direttivo, per il Presidente e per il Collegio dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali. 1quater. Relativamente alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica dell'Agenzia regionale per i parchi si applicano le disposizioni previste nella l.r. 29/1997 e successive modificazioni per le strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali.". Art. 4 (Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi) 1. I componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine di cinque anni dall'insediamento. 2. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto dell'Agenzia regionale per i parchi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827 che non siano in contrasto con le previsioni dell'articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge. Art. 5 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennita' dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione) 1. All'articolo 1 della l.r. 46/1998 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1bis. Per la determinazione delle indennita' dei componenti degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, si applicano anche i criteri della superficie, della dimensione demografica, della discontinuita', dell'integrazione e specializzazione funzionale. 1ter. All'Agenzia regionale per i parchi, istituita con l'articolo 27 della l.r. 21/1993 si applicano i criteri di cui al comma 1 commisurati al sistema delle aree naturali protette della Regione Lazio.". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |